Omicidio stradale: quando c’è revoca della patente?

Morte di una persona a seguito di violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale: la revoca della patente è automatica?

La legge italiana prevede una speciale disciplina per le morti derivanti da sinistro stradale. Per la precisione, se a causa della circolazione di veicoli su strada si cagiona il decesso di un pedone, si commette il crimine di omicidio stradale, punito con la reclusione da due a sette anni, salvo aumenti di pena al ricorrere di determinate circostanze (come, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza). Alla sanzione detentiva segue anche quella amministrativa accessoria prevista dal Codice della strada, cioè la sospensione o la revoca della patente di guida. La diversità della sanzione amministrativa dipende dalle modalità concrete del reato.

Quando c’è revoca della patente per omicidio stradale? L’argomento è stato recentemente oggetto di un duplice intervento da parte della Corte Costituzionale: con una prima sentenza [1] è stato stabilito che la revoca della patente non può scattare in automatico per ogni tipo di omicidio stradale; la seconda [2] ha sancito che, anche quando la pena per omicidio stradale sia divenuta definitiva, si può ricorrere al giudice per ottenere la sostituzione della revoca della patente con la sanzione della sospensione.

Indice:

1 Omicidio stradale: cos’è?

2 Omicidio stradale: com’è punito?

3 Revoca della patente: cos’è?

4 Omicidio stradale: la patente è revocata?

Omicidio stradale: cos’è?

L’omicidio stradale è un delitto colposo: significa che questa specifica responsabilità penale si configura solamente se il fatto si è verificato senza l’intenzione di volerlo commettere.

In altre parole, l’omicidio stradale presuppone che l’evento della morte non debba essere voluto, ma debba essere solo la conseguenza della propria imprudenza, negligenza o imperizia.

Tutto ciò significa che a colui che investe e uccide volontariamente una persona non si applicherà la norma che punisce l’omicidio stradale, bensì la più grave norma che sanziona l’omicidio.

Omicidio stradale: com’è punito?

L’omicidio stradale, cioè la morte di una persona a seguito di violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Le pene sono aumentate (reclusione da otto a dodici anni) nel caso di omicidio stradale causato da chi si è posto alla guida in stato di ebbrezza o di alterazione derivante dall’assunzione di stupefacenti.

Altre aggravanti sono previste nel caso di particolari infrazioni al Codice della strada (guida contromano, velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, ecc.) [3].

Come si evince da quanto appena detto, caratteristiche fondamentali dell’omicidio stradale sono:

la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale;

la non volontarietà dell’evento.

Revoca della patente: cos’è?

La revoca della patente è una sanzione accessoria che consegue nelle ipotesi più gravi di violazione al Codice della strada.

La revoca della patente può conseguire anche nei casi in cui non si abbiano più i requisiti psicofisici per poter ottenere il rinnovo del titolo di guida. Pensa alla persona particolarmente anziana oppure e quella che, a causa di una patologia o di un incidente, non sia fisicamente in grado di guidare in sicurezza.

La patente è revocata solamente in particolari casi, e cioè:

per gravi infrazioni al Codice della strada, tipo la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’omicidio stradale colposo, la guida con patente già sospesa o ritirata; ecc.;

per la perdita dei requisiti psicofisici che consentono di poter guidare un veicolo;

in alcuni casi di recidiva, cioè di ripetuta violazione della stessa norma del Codice della strada (ad esempio, superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità in un biennio);

quando il conducente abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con un’altra rilasciata da uno Stato estero;

quando il titolare sia dichiarato socialmente pericoloso (delinquenti abituali, professionali o per tendenza; persone sottoposte a misure di sicurezza personali o misure di prevenzione; ecc.).

Omicidio stradale: la patente è revocata?

Il Codice della strada [4], prima dell’intervento della Corte Costituzionale nel 2019, prevedeva immancabilmente la revoca della patente nel caso di omicidio stradale.

La Consulta, tuttavia, ha ritenuto illegittima questa previsione, stabilendo la diversa regola per cui la revoca della patente a seguito di omicidio stradale consegue solo se il giudice, valutate tutte le circostanze del caso, ritenga il colpevole meritevole della più dura sanzione amministrativa, cioè della revoca. In tutte le altre ipotesi, è idonea la mera sospensione del titolo abilitativo alla guida.

Per la precisione, a seguito di detta sentenza, oggi il giudice può disporre la sospensione della patente da due a quattro anni in capo al colpevole di omicidio stradale se non ricorre alcuna circostanza aggravante del reato, quali ad esempio la guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze psicotrope.

Di conseguenza, la revoca della patente a seguito di omicidio stradale può essere applicata solamente nelle ipotesi più gravi, quelle in cui la colpa del conducente è da ritenersi assolutamente ingiustificabile.

L’esclusione dell’applicazione automatica della revoca della patente come sanzione amministrativa dell’omicidio stradale è valida anche per il passato.

Tanto ha stabilito una recentissima sentenza della Consulta,  secondo cui la persona condannata per omicidio stradale può fare ricorso al giudice dell’esecuzione e chiedere la conversione della revoca della patente in mera sospensione se, quando fu giudicato, non era ancora in vigore la norma così come formulata a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale del 2019.

In pratica, tutti coloro che, prima del 2019, sono stati condannati in via definitiva per omicidio stradale e hanno patito la revoca della patente, possono ora chiedere al giudice che la revoca si trasformi in sospensione, sempreché ricorrano le condizioni sopra viste, e cioè che non si sia stati condannati per omicidio stradale aggravato.

Note:

[1] Corte Cost., sent. n. 88 del 17 aprile 2019.

[2] Corte Cost., sent. n. 68 del 16 aprile 2021.

[3] Art. 589-bis cod. pen.

[4] Art. 222 Cod. Stradale.

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