Come e quando dare il mantenimento direttamente al figlio. Sentenza della Corte Suprema di   Cassazione n.9700/21 del 13 aprile 2021.

Come e quando dare il mantenimento direttamente al figlio. Sentenza della Corte Suprema di  

Cassazione n.9700/21 del 13 aprile 2021.

Il padre che voglia pagare l’assegno di mantenimento sul conto del figlio e non della madre deve attendere prima la sentenza del giudice che modifichi il precedente provvedimento.

Qualora il padre, tenuto a pagare l’assegno di mantenimento in favore del figlio, decidesse di versare i soldi a quest’ultimo, senza cioè l’intermediazione della madre, cosa dovrebbe fare?

Una recente sentenza della Cassazione [n. 9700/21 del 13.04.2021] offre un quadro chiaro della situazione e spiega come e quando dare il mantenimento direttamente al figlio.

Le domande a cui la Corte risponde sono abbastanza frequenti: se il genitore volesse adempiere al versamento dell’assegno di mantenimento direttamente nelle mani del beneficiario, come deve comportarsi? È possibile formalizzare un accordo con l’ex moglie (o compagna) per derogare all’obbligo stabilito dal giudice oppure è necessario rivolgersi prima al giudice? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Indice:

1 Si può pagare il mantenimento direttamente al figlio?

2 Quando si può pagare il mantenimento al figlio maggiorenne?

3 Come fare per pagare il mantenimento direttamente al figlio?

Si può pagare il mantenimento direttamente al figlio?

La regola generale vuole che il genitore a cui il giudice ha ordinato di provvedere all’assegno di mantenimento in favore dei figli sia tenuto a versare i soldi all’altro genitore, quello cioè che convive con la prole. E ciò fino a nuovo ordine del giudice che riduca il mantenimento o lo revochi.

Egli non può, ad esempio, sostituire l’assegno con beni in natura (ad esempio, l’acquisto dei vestiti, degli alimenti), né può limitarsi a comprare direttamente ciò di cui il figlio ha bisogno. Ogni diverso accordo tra i coniugi non ha alcun valore, sicché il genitore che non ha adempiuto a tale dovere può sempre essere citato innanzi al giudice per versare gli arretrati oltre a subire il rischio di una denuncia penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare. È quindi assolutamente sconsigliabile agire in modo diverso rispetto al contenuto del provvedimento del tribunale.

Anche quando il figlio diventa maggiorenne e autonomo dal punto di vista economico – sicché l’obbligo del mantenimento viene meno – il genitore non può interrompere il versamento degli assegni se prima non ottiene l’autorizzazione del giudice. Egli deve cioè proporre un ricorso al giudice per ottenere da questo la cancellazione del precedente obbligo. Sarà infatti il giudice a valutare se è definitivamente venuto meno il presupposto per il versamento del mantenimento.

Quando si può pagare il mantenimento al figlio maggiorenne?

La legge consente al genitore di versare il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, ma solo a due condizioni:

che la richiesta venga avanzata dal figlio;

che il figlio maggiorenne promuova un apposito ricorso in tribunale per ottenere dal giudice una modifica della precedente sentenza che aveva definito i termini del pagamento degli alimenti. Se quest’ultima infatti non viene sostituita da un nuovo provvedimento giudiziale che ridefinisca le modalità di adempimento dell’obbligo alimentare non è concesso alle parti modificarne il contenuto in modo autonomo.

Dunque, il semplice accordo (anche se per iscritto) intervenuto tra il padre e il figlio oppure tra i due genitori non è sufficiente a sostituire la sentenza precedente e, in questo modo, a consentire al genitore obbligato di versare i soldi direttamente sul conto del figlio o della figlia.

Di qui il principio sancito dalla Cassazione: «qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non può avere l’effetto di autorizzare il debitore a versare l’assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che abbia modificato, su istanza di quest’ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione».

Questo perché l’entità e le modalità di pagamento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli corrisponde a un interesse superiore di questi ultimi, interesse che non può essere oggetto di trattativa tra le parti: solo il giudice può stabilire chi sia il debitore e chi il creditore di tale obbligazione. Tale provvedimento non può essere annullato da un successivo accordo tra le parti.

Di qui il rischio che, pur dopo aver versato il mantenimento direttamente al figlio, in assenza di uno specifico provvedimento del giudice che autorizzi tale comportamento, il genitore obbligato sia tenuto a versare una seconda volta le somme in questione a favore dell’altro genitore.

Come fare per pagare il mantenimento direttamente al figlio?

Il padre che voglia pagare il mantenimento direttamente al figlio deve invitare quest’ultimo ad agire in tribunale con un procedimento di revisione dell’assegno di mantenimento: le parti compariranno dinanzi al giudice, il quale, in una sola udienza, effettuerà la modifica della precedente decisione.

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