Incidente in parcheggio privato custodito. Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.9883/2021.

Incidente in parcheggio privato custodito.

Se si dovesse verificare un incidente in un parcheggio privato custodito chi ne risponderebbe: l’assicurazione, il gestore del parcheggio o il titolare dell’auto responsabile del tamponamento? La questione è finita più volte sul banco della Cassazione. Da ultimo, la Suprema Corte [ordinanza n.9883/2021] si è occupata del caso di un’auto danneggiata nel parcheggio di un supermercato e della conseguente responsabilità ascritta al titolare del parcheggio stesso (nel caso di specie, il gestore dell’attività commerciale).

Il caso è emblematico per fare un discorso più ampio in merito a qualsiasi incidente in un parcheggio privato custodito. Cercheremo, qui di seguito, di rispondere alle più frequenti domande che vengono poste sul tema.

Indice

Incidente in un parcheggio privato: risponde l’assicurazione?

Il Codice della strada e la copertura assicurativa si applicano sia sulle strade pubbliche che su quelle private aperte al pubblico. A rilevare quindi non è la proprietà della strada ma la destinazione della stessa.

Nel caso delle strade, degli spiazzi o dei parcheggi privati ciò che conta è la possibilità, riconosciuta indistintamente a qualsiasi automobilista, di accedervi: solo in tale caso è possibile fare affidamento sullo scudo della polizza.

Pertanto, nel caso di un incidente in un parcheggio privato, sia esso custodito o meno, se l’area è circoscritta da transenne o cancelli, allora non c’è copertura assicurativa e a risarcire il danno sarà il conducente responsabile; viceversa, se non vi sono delimitazioni – come spesso succede nei parcheggi dei supermercati ove chiunque può entrare, senza dover esibire documenti o pagare un biglietto – allora l’eventuale incidente è coperto dalla polizza rc-auto.

Danni in un parcheggio privato a pagamento: chi ne risponde?

Abbiamo appena visto che, nel caso di incidente stradale o tamponamento in un parcheggio privato a pagamento, non operano né il Codice della strada, né la copertura dell’assicurazione. Pertanto, il risarcimento dovrà essere integralmente versato dal conducente che ha causato lo scontro.

Le regole sulla responsabilità, in tale caso, si determinano proprio sulla base del Codice della strada, in assenza di altri corpi normativi che stabiliscano il comportamento sulle aree ove non opera il Codice stesso. Quindi, bisogna sempre osservare i principi di prudenza, cautela, rispetto dei pedoni, limite di velocità, ecc.

Mettiamo invece il caso in cui l’automobilista, facendo ritorno al proprio veicolo, si accorga che questo è danneggiato. A chi spetta risarcire? In tal caso, secondo la Cassazione, l’obbligo risarcitorio è a carico del titolare del parcheggio. E ciò perché, nel momento in cui si entra in un’area a pagamento, tra il gestore del parcheggio e l’automobilista si forma un contratto di deposito. Il contratto di deposito prevede in automatico la responsabilità del titolare.

Danni in un parcheggio non custodito: chi ne risponde?

Sempre rimanendo in tema di parcheggi a pagamento, potrebbero essere presenti dei cartelli, all’interno dell’area, che escludano la responsabilità del gestore per eventuali danni alle auto. Di solito, si riportano le seguenti diciture: «Parcheggio non custodito», oppure «Il gestore non risponde di eventuali danni alle vetture». Ebbene, in tali casi, è sufficiente un avviso del genere per escludere a monte qualsiasi responsabilità del gestore dell’area. Gli avvisi devono essere comunque chiaramente visibili al momento dell’ingresso nel parcheggio.

In tali casi, poiché il custode non paga, né opera la copertura assicurativa, il danno andrà risarcito dal proprietario del veicolo responsabile dell’incidente o da colui che ha realizzato il danneggiamento.

Danni in un parcheggio privato non a pagamento: chi ne risponde?

Veniamo infine all’area di parcheggio privato non a pagamento. In tal caso, secondo la Cassazione, il gestore del parcheggio gratuito non paga i danni subiti dall’auto mentre era parcheggiata perché tra le parti si instaura una locazione e non un deposito: con il contratto di locazione sussiste la mancanza dell’obbligo di custodia e di responsabilità a carico del proprietario dell’area.

La Cassazione ha ricordato che «lo scopo del cliente si sostanzia prevalentemente nella ricerca di un luogo per la sosta temporanea. L’obbligo del gestore, pertanto, si concreta nel garantire il godimento dell’area di sosta. L’obbligo di custodia non è escluso a priori, ma può dirsi ricorrente solo se risulti che l’utente abbia inteso ex professo assicurarsi la conservazione del bene: ad esempio, nel caso di parcheggio oneroso, prevedendo un corrispettivo più elevato. Ove, al contrario, non sia percepibile l’assunzione di responsabilità per la custodia del bene, non troverà applicazione la disciplina in materia di deposito, ma quella della locazione».

Note:

 

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