Quante volte si può rinnovare un contratto di affitto transitorio?

Rinnovo contratto di locazione a uso transitorio e prolungamento della durata: come si fa.

La legge stabilisce una durata minima per il contratto di affitto al fine di tutelare soprattutto le esigenze abitative dell’inquilino. La durata più breve per una locazione a uso abitativo è di 3 anni + altri 2 ad ogni successivo rinnovo. C’è poi la locazione di 4 anni + altri 4 con rinnovo automatico.

Esistono però dei contratti di durata ancora più breve, che possono tuttavia essere utilizzati solo in casi straordinari. Tra questi, vi è la cosiddetta locazione per esigenze transitorie che non può durare più di 18 mesi.

Il locatore che voglia allora eludere le norme sui normali contratti di locazione potrebbe essere tentato di stipulare un contratto di questo tipo, rinnovandolo più volte ad ogni scadenza, avendo così la possibilità di sfrattare l’inquilino in qualsiasi momento, senza dover attendere i lunghi tempi dei due contratti.

Di qui, il dubbio di ordine legale: quante volte si può rinnovare un contratto di affitto transitorio? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Indice:

1 Come funziona il contratto di affitto transitorio

2 Durata contratto affitto transitorio

3 È possibile il rinnovo del contratto di affitto transitorio?

4 Come rinnovare il contratto di affitto transitorio.

Come funziona il contratto di affitto transitorio

Il contratto di affitto transitorio può essere utilizzato solo in presenza di particolari necessità temporanee, siano esse del locatore o del conduttore. In questo modo, è possibile stipulare il contratto di affitto senza impegnarsi per troppo tempo.

Alcuni esempi di esigenze transitorie possono essere costituite da una mobilità lavorativa o da esigenze connesse alla formazione professionale, alla ricerca di soluzioni occupazionali, ecc.

Per evitare che locatore e inquilino possano utilizzare il contratto di affitto transitorio solo allo scopo di eludere la normativa più garantisca sulle locazioni abitative, è necessario che le esigenze transitorie:

siano individuate nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia dei conduttori maggiormente rappresentative. Difatti, il contratto, per essere valido, deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il modello ministeriale predefinito;

corrispondano a un’esigenze specifica, collegata ad un evento certo a data prefissata (non potendo trattarsi di generici interessi);

siano sussistenti al momento della stipulazione del contratto di locazione;

siano indicate per iscritto nel contratto di locazione;

siano documentate allegando al contratto tutte le prove di tale esigenza transitoria (ad esempio, certificato del datore di lavoro che attesti il trasferimento, certificati medici, ecc.).

Durata contratto affitto transitorio

Come anticipato, la durata massima del contratto di locazione transitorio è di 18 mesi. La legge non indica la durata minima, ma si ritiene che la stessa possa essere pari o inferiore a 30 giorni.

A differenza del contratto di locazione ordinario, non c’è alcun rinnovo automatico tacito: alla scadenza del termine, il contratto cessa definitivamente.

 

È possibile anche il recesso anticipato ma solo per la parte conduttrice e sempre che sussistano gravi motivi. Questi devono essere imprevedibili al momento della conclusione del contratto e indipendenti dalla volontà della parte conduttrice.

È possibile il rinnovo del contratto di affitto transitorio?

Una volta scaduto il contratto di affitto transitorio, è sempre possibile stipularne uno nuovo a patto, però, che sussistano le esigenze transitorie e che le stesse vengano documentate, nel rispetto dei requisiti che abbiamo visto in precedenza.

Tuttavia, è anche possibile, prima della scadenza del contratto stesso, comunicare all’altra parte, con raccomandata a.r., il perdurare dell’esigenza transitoria, dando così luogo a un rinnovo del contratto stesso e al prolungamento della sua durata.

Tanto per fare un esempio, il dipendente che ha preso un appartamento in affitto per un anno, perché adibito in una missione in una città diversa da quella di residenza, potrebbe comunicare al locatore il prolungamento della stessa missione per qualche altro mese, prolungando così la durata dell’affitto transitorio.

Se le ragioni della transitorietà sono state poste dal locatore, è però necessario che quest’ultimo le confermi prima della scadenza, con apposita comunicazione al conduttore: in caso contrario, se il conduttore rimane nel godimento dell’immobile, il contratto diventa soggetto alla disciplina ordinaria, con durata di 4 anni + 4 anni.

Se il locatore comunica il perdurare dell’esigenza transitoria e poi non adibisce l’immobile all’uso dichiarato entro 6 mesi, il locatore può essere condannato al risarcimento del danno a favore del conduttore (massimo 36 mensilità del canone di locazione) oppure al ripristino del contratto di locazione secondo la disciplina ordinaria.

Come rinnovare il contratto di affitto transitorio

Oltre alla raccomandata a.r. da inviare all’altra parte prima della scadenza del contratto, per rinnovare il contratto di affitto transitorio è necessario informare l’Agenzia delle Entrate con una comunicazione da effettuare entro 30 giorni.

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