Reato di ricettazione; acquisto di un telefono cellulare usato; mancanza di diligenza; indifferenza dell’acquirente sulla provenienza del bene; circostanza attenuante speciale.
Indice:
1 Ricettazione: elemento oggettivo
2 Cellulare acquistato evitando i canali usuali di commercializzazione
3 Ricettazione telefono cellulare di scarso valore economico
4 Possesso di un oggetto di provenienza furtiva
5 Cellulare comprato al mercato dell’usato
6 Reato di ricettazione e incauto acquisto: differenza
7 Codice Imei del telefono rubato
8 Cosa deve provare il giudice?
9 Possesso di un cellulare di provenienza delittuosa
10 Furto di cellulare successivamente regalato ad altri
11 Patteggiamento
12 Prova del dolo nella ricettazione
13 Consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa
14 Particolare tenuità del fatto.
Ricettazione: elemento oggettivo
L’elemento oggettivo del reato di ricettazione è integrato dalla detenzione ed utilizzo da parte dell’imputato di un bene (telefono cellulare nel caso di specie) sottratto alla p.o., per la quale l’imputato non è in grado di fornire una ricostruzione della vicenda alternativa e credibile.
Corte appello Ancona, 20/10/2020, n.1313
Cellulare acquistato evitando i canali usuali di commercializzazione
Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (nella specie, la Corte ha ritenuto che l’acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione fosse certamente sintomatico del dolo).
Cassazione penale sez. II, 14/07/2020, n.25578
Ricettazione telefono cellulare di scarso valore economico
In tema di ricettazione l’assenza al processo dell’imputato che non fornisce spiegazioni in ordine alla modalità e alle circostanze del ricevimento dell’oggetto di provenienza illegittima integra il dolo del reato, ossia la consapevolezza circa la provenienza delittuosa dell’oggetto detenuto.(Nel caso di specie, si trattava di un telefono cellulare di scarso valore economico)
Tribunale Torino, 25/09/2019, n.4022
Possesso di un oggetto di provenienza furtiva
La mancanza di spiegazione sul possesso di un oggetto di provenienza furtiva integra il dolo del reato di ricettazione. (Nel caso di specie si trattava del telefono cellulare di una minore che frequentava l’Istituto alberghiero rinvenuto in possesso di un’altra ragazza che frequentava lo stesso istituto e nel quale aveva inserito una scheda della madre).
Tribunale Terni, 15/05/2019, n.529
Cellulare comprato al mercato dell’usato
Il dolo di ricettazione si atteggia nella forma del dolo eventuale quando il soggetto ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa.
(Nella specie, relativa all’acquisto di un telefono cellulare usato, la Corte ha sottolineato che la fattispecie della ricettazione di telefoni cellulari concerne beni che, se pur di uso comune, costituiscono comunque una res potenzialmente di apprezzabile valore, non necessariamente acquistabile ricorrendo ai canali ufficiali essendone florido il mercato dell’usato ma che nulla induce a ritenere poter essere scambiata con disinteresse tale da non consentire all’avente causa di ricordare le modalità dell’acquisto e l’identità del venditore)
Cassazione penale sez. II, 12/04/2019, n.27927
Reato di ricettazione e incauto acquisto: differenza
Incorre nell’imputazione per il reato di ricettazione il prevenuto che abbia acquistato o comunque ricevuto, allo scopo di trarne profitto, da persona non identificata, un telefono cellulare di accertata provenienza furtiva. Il reato di ricettazione si differenzia dall’incauto acquisto per il diverso grado di adesione psichica al fatto di reato, più intenso nel dolo eventuale della ricettazione che non nel semplice sospetto dell’incauto acquisto.
Ebbene, il dolo della ricettazione è integrato non solo dalla certezza dell’illiceità della cosa, ma anche dalla consapevole accettazione di tale concreta possibilità, e dunque si pone a un livello di maggiore adesione alla fattispecie tipica rispetto al semplice sospetto, il quale, invece, potendo suscitare nell’agente un atteggiamento di semplice disattenzione o noncuranza, costituisce elemento tipico dell’incauto acquisto.
Corte appello Cagliari sez. I, 01/10/2018, n.819
Codice Imei del telefono rubato
In tema di ricettazione di un telefono cellulare la discrasia nell’ultimo numero del codice Imei del telefono rubato e quello posseduto è del tutto priva di significato trattandosi di cifra “spire” corrispondente al “codice lan” che serve solo nel caso in cui un operatore, nel digitare le 14 cifre del codice Imei, commetta un errore, l’ultimo bit, attraverso un algoritmo, rimedierebbe all’errore.
Corte appello L’Aquila, 23/05/2018, n.1244
Cosa deve provare il giudice?
In tema di ricettazione di oggetti soggetti ad un regime di circolazione privo di particolari formalità, il giudice deve provare positivamente il dolo senza ricorrere a presunzioni anche se il prevenuto non vuole dare indicazioni in merito al possesso del bene. (nel caso di specie, si trattava di un telefono cellulare).
Tribunale Pescara, 05/03/2018, n.88
Possesso di un cellulare di provenienza delittuosa
Il possesso di un telefono cellulare di provenienza delittuosa integra il reato di ricettazione. (Nel caso di specie, l’imputata aveva dichiarato di averlo acquistato per un prezzo irrisorio e poi di averlo riconsegnato al venditore).
Tribunale Napoli sez. I, 03/01/2018, n.20
Furto di cellulare successivamente regalato ad altri
Il possesso di un telefono cellulare oggetto di furto poi regalato ad un amico integra il reato di ricettazione.
Tribunale Perugia, 30/05/2016, n.1216
Patteggiamento
In tema di patteggiamento il controllo sulla corretta applicazione di una circostanza del reato è devoluto al giudice rientrando nella corretta qualificazione del fatto. (Nel caso di specie, si trattava della ricettazione di un telefono cellulare di scarso valore, accogliendo il giudice l’istanza delle parti di derubricazione all’ipotesi lieve di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p.).
Tribunale Terni, 27/05/2016, n.694
Prova del dolo nella ricettazione
La prova del dolo nel reato di ricettazione può essere dedotta anche da elementi indiretti purché siano logici e tali da ingenerare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la comune esperienza la certezza che non si potesse trattare di cose legittimamente detenute.(Nel caso di specie, l’imputato dopo aver consegnato il titolo per il pagamento della merce ricevuta non si faceva più trovare nel negozio né al telefono cellulare).
Tribunale Napoli sez. VI, 04/04/2016, n.1763
Consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa
La prova del dolo nel reato di ricettazione è configurata dalla consapevolezza che la cosa acquistata o ricevuta sia di provenienza delittuosa, senza che sia necessaria la precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato presupposto, e può essere dedotta da qualsiasi elemento del fatto. (Nel caso di specie, si trattava del possesso di un telefono cellulare di provenienza delittuosa in cui l’imputato aveva inserito la propria sim senza che avesse fatto alcuna dichiarazione circa l’origine del possesso del telefono).
Tribunale Terni, 08/09/2015, n.856
Particolare tenuità del fatto
In tema di ricettazione, sussiste l’ipotesi di particolare tenuità del fatto (art. 648, comma 2, c.p.) laddove il complessivo danno patrimoniale arrecato alla persona offesa appaia non significativo. (Fattispecie di ricettazione relativa ad un telefono cellulare).
Tribunale Perugia, 13/05/2015, n.757