Accesso documenti sanitari defunto: ultime sentenze.

Giurisprudenza su accesso ai dati di persona deceduta: cartella clinica e documentazione sanatoria.

Indice:

1 I parenti di una persona ricoverata e defunta in ospedale hanno diritto ad accedere a tutta la relativa documentazione sanitaria;

2 Diritto accesso eredi alla documentazione sanitaria relativa ad un ricovero o ad un eventuale intervento chirurgico; 

3 La disciplina sull’accesso alle cartelle cliniche non può essere applicata in caso di accesso a dati concernenti persona deceduta;

4 Accesso alla documentazione sanitaria da parte degli eredi.

I parenti di una persona ricoverata e defunta in ospedale hanno diritto ad accedere a tutta la relativa documentazione sanitaria

La documentazione sanitaria relativa ad un ricovero ed eventuale intervento chirurgico con i relativi esami diagnostici rientra nell’amplissima nozione di “documento amministrativo” di cui alla lett. d) dell’art. 22, l. n. 241 del 7 agosto 1990, trattandosi di atti interni detenuti dalla struttura ospedaliera, in relazione all’attività di pubblico interesse dalla stessa svolta al fine di assicurare al cittadino una adeguata assistenza sanitaria, nonché il diritto primario e fondamentale alla salute; pertanto, gli eredi di una parente defunta hanno diritto di accedere alla relativa cartella clinica, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per la tutela giudiziale, anche risarcitoria, in quanto titolari di interessi propri, corrispondenti a situazioni giuridicamente tutelate e collegate ai documenti richiesti in copia.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 04/03/2019, n.193

Diritto accesso eredi alla documentazione sanitaria relativa ad un ricovero o ad un eventuale intervento chirurgico

La documentazione sanitaria relativa ad un ricovero ed eventuale intervento chirurgico con i relativi esami diagnostici rientra nell’amplissima nozione di “documento amministrativo” di cui alla lett. d) dell’art. 22, l. n. 241 del 1990, trattandosi di atti interni detenuti dalla struttura ospedaliera, in relazione all’attività di pubblico interesse dalla stessa svolta al fine di assicurare al cittadino una adeguata assistenza sanitaria e così il diritto primario e fondamentale alla salute. Tale conclusione può essere senz’altro condivisa se il documento viene in considerazione in un’ottica di rapporto diretto tra cittadino-utente (o soggetto, comunque, legittimato in conseguenza del rapporto con questi) e struttura ospedaliera che detiene la cartella clinica e cioè tutte le volte che la conoscenza del contenuto della cartella stessa sia strumentale a verificare il corretto agire dell’Amministrazione che ha erogato il servizio sanitario.

In questa stessa direzione, gli eredi hanno diritto di accedere alla cartella clinica di un parente defunto ex art. 22 comma 1, l. n. 241 del 1990, come modificato dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15 ed ex art. 9 comma 3, d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, in quanto titolari di interessi propri, corrispondenti a situazioni giuridicamente tutelate e collegate ai documenti richiesti in copia.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 01/06/2018, n.6149

La disciplina sull’accesso alle cartelle cliniche non può essere applicata in caso di accesso a dati concernenti persona deceduta

Per il diritto di accesso ai dati riguardanti persone decedute deve farsi riferimento alle disposizioni dell’art. 9, n. 3, del D.Lgs. 196/2003, anche quando venga in considerazione la richiesta di accesso a una cartella clinica, trattandosi infatti di dati relativi ad un soggetto deceduto, non può essere applicata la disciplina specificamente prevista dall’articolo 92 del decreto citato, secondo la quale è consentito l’accesso alle cartelle cliniche solo a persone diverse dall’interessato, che possono far valere un diritto della personalità o altro diritto di pari rango.

T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 02/07/2018, n.429

Accesso alla documentazione sanitaria da parte degli eredi

L’accesso alla documentazione sanitaria da parte di alcuni degli eredi della deceduta non risulta in alcun modo pregiudizievole per gli altri eredi, non implicando alcuna deminutio delle prerogative ereditarie, ovvero l’esclusione di questi ultimi da informazioni utili con l’appropriazione esclusiva da parte di alcuni eredi in danno di altri, né la disposizione di alcun diritto ereditario .

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 17/11/2007, n.1877

La madre di una neonata deceduta presso una struttura sanitaria, ancorché abbia esercitato il diritto a non essere nominata nella dichiarazione di nascita, ha diritto all’accesso a tutti i dati sanitari contenuti nella cartella clinica relativa alla figlia, trattandosi di informazioni indispensabili all’esecuzione delle indagini cliniche necessarie ad accertare la patologia genetica di cui potrebbe essere portatrice e le modalità della sua trasmissione, così da poter conseguentemente effettuare una valutazione del rischio procreativo tale da consentirle un’ulteriore scelta riproduttiva consapevole ed informata.

Aut. protez. dati person., 05/12/2013, n.556

La richiesta di accesso alla documentazione sanitaria costituita dalla cartella clinica relativa a persona deceduta, cui i relativi dati e informazioni facevano capo, avanzata da un parente del defunto, deve essere esaminata alla luce dei motivi addotti a sostegno dell’istanza, avendo riguardo al nesso fra le dette motivazioni (e cioè, la natura della posizione giuridica del richiedente) e le finalità addotte; pertanto, l’istanza volta ad appurare la trasmissibilità della patologia determinante il decesso a scopo di prevenzione terapeutica deve essere accolta.

L’interesse ad approntare terapie preventive a protezione del proprio stato di salute sta alla base di un diritto primario e di rango superiore rispetto al diritto alla riservatezza di dati sanitari afferenti ad un parente stretto defunto; pertanto, prevale su di esso, anche al fine di far acquisire all’istante dati e informazioni rilevanti, altrimenti inaccessibili.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 07/03/2003, n.1674

Nel caso di decesso di un familiare, il diritto a conoscere i dati relativi alle condizioni di salute di quest’ultimo non è disciplinato dalla normativa ereditaria, in quanto dettata per finalità del tutto diverse; pertanto, è illegittima la determinazione dell’amministrazione sanitaria che, per l’esercizio del diritto di accesso alla cartella clinica azionato dalla madre del defunto, richiede il consenso di tutti i coeredi; inerendo il detto diritto, quale diritto di informazione, alla semplice qualità di congiunto spetta autonomamente a chiunque si trovi in tale relazione di parentela col “de cuius”.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 30/01/2003, n.535

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