Immissioni di fumo, calore e polvere: Cassazione.

Immissioni illecite: risarcimento del danno, competenza, superamento delle soglie legali e rimedi.

Indice:

1 Immissioni di polvere

2 Immissione di onde elettromagnetiche e principio di precauzione

3 Immissioni di fumo

4 Immissioni di calore

5 Immissioni intollerabili e superamento limiti di legge

6 Immissioni intollerabili: competenza giudice

7 Rimedi contro le immissioni intollerabili

8 Immissioni e diritto al risarcimento del danno.

Immissioni di polvere

È legittima la condanna al risarcimento del danno di una società per le immissioni non tollerabili, anche se la quantità emessa non supera i limiti di legge. Ad affermarlo è la Cassazione che torna così a ribadire il principio, respingendo il ricorso di una Spa condannata a risarcire 75mila euro al proprietario del fondo confinante che aveva subito per 15 anni immissioni – nello specifico polvere di un opificio – considerate dannose e comunque evitabili, come dimostrato, attraverso il ricorso a lavori di adeguamento dello stabilimento.

La Suprema corte ricorda come, in relazione all’articolo 844 del codice civile, “i parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente, pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l’intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell’ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica”.

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, n.26715

Immissione di onde elettromagnetiche e principio di precauzione

In tema di immissione di onde elettromagnetiche, il principio di precauzione – sancito dall’ordinamento comunitario come cardine della politica ambientale – è assicurato dallo stesso legislatore statale attraverso la regolamentazione contenuta nella l. n. 36 del 2001 e nel d.p.c.m. 8 luglio 2003, che ha fissato i parametri relativi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità, i quali non sono modificabili, neppure in senso restrittivo, dalla normativa delle singole Regioni (Corte cost., sentenza n. 307 del 2003), ed il cui mancato superamento osta alla possibilità di avvalersi della tutela giudiziaria preventiva del diritto alla salute, che è ipotizzabile solo in caso di accertata sussistenza del pericolo della sua compromissione, da ritenersi presuntivamente esclusa quando siano stati rispettati i limiti posti dalla disciplina di settore.

Cassazione civile sez. III, 10/06/2020, n.11105

Immissioni di fumo

L’esistenza di immissioni non implica necessariamente un danno risarcibile, poiché quando il fenomeno può essere eliminato mediante accorgimenti tecnici – come è avvenuto nel caso di specie – il danno alla salute può essere escluso; in caso di immissioni di fumo eccedenti il limite della normale tollerabilità, non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute o di altri profili di responsabilità del proprietario del fondo da cui si originano le immissioni (fattispecie relativa all’immissione di odori e fumi da una pizzeria).

Cassazione civile sez. II, 22/10/2019, n.26882

Il riconoscimento del danno non patrimoniale quale conseguenza delle immissioni illecite prodotte dalla condotta della convenuta, lungi dal ristorare un danno in re ipsa, costituisce il frutto di un apprezzamento dei concreti e rilevanti disagi prodotti in danno dei vicini, che hanno visto in tal modo gravemente compromesse le abitudini di vita quotidiana, disagi che, come detto, giustificano la risarcibilità del danno subito ex articolo 2059 del Cc.

Pertanto, in caso di apposizione della canna fumaria di un ristorante, a fronte del superamento dei limiti ex articolo 844 del Cc, è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale per alterazione delle abitudini di vita dei condomini, anche in assenza di danno biologico.

Cassazione civile sez. II, 01/10/2018, n.23754

In caso di apposizione della canna fumaria di un ristorante, a fronte del superamento dei limiti ex articolo 844 del Cc, che va compiuto tenendo conto della particolarità della situazione, è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale per alterazione delle abitudini di vita dei condomini, anche in assenza di danno biologico. Ad affermarlo è la Cassazione dettando regole severe sulle competenze dei giudici e sui risarcimenti, confermando la decisione di merito che aveva disposto lo smantellamento della canna fumaria e un risarcimento di 5 mila euro per il danno non patrimoniale.

L’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare.

Le normative tecniche speciali che prescrivono i livelli di accettabilità delle immissioni, perseguendo esclusivamente interessi pubblici, operano in negativo nei rapporti fra privati e pubblica Amministrazione, al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete.

Tuttavia esse possono valere come indici valutativi del limite di intollerabilità nei rapporti orizzontali di vicinato, ai sensi dell’art. 844 c.c., il cui rimedio è legittimamente esperibile anche solo nei confronti dell’autore materiale delle immissioni, che non sia proprietario dell’immobile, quando soltanto a costui possa essere imposto un “facere” o un “non facere”, suscettibile di esecuzione forzata in caso di diniego.

Cassazione civile sez. II, 01/10/2018, n.23754

Immissioni di calore

L’art. 844 c.c., che trova piena applicazione anche negli edifici condominiali, in caso di immissioni derivanti dalla caldaia di una unità immobiliare, impone al giudice di accertarne la normale tollerabilità sulla base del suo prudente apprezzamento, ferma la possibilità di discostarsi dalla normativa tecnica speciale prevista per limitare le immissioni in ragione della situazione concreta, al fine di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze della produzione, la tutela proprietaria del singolo, ma anche gli aspetti immateriali della vita del proprietario che trovano tutela nella Costituzione.

Cassazione civile sez. II, 30/08/2017, n.20555

Immissioni intollerabili e superamento limiti di legge

Sono immissioni illecite, ai sensi dell’art. 844 c.c., anche quelle che, pur non superando la soglia limite prevista da appositi regolamenti ministeriali, risultano intollerabili alla luce della situazione ambientale e dunque delle caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti.

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n.2757

I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell’ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali inderogabili, al fine di stabilire l’intollerabilità delle emissioni che li superino, non sono sempre vincolanti per il giudice civile il quale, nei rapporti fra privati, può pervenire al giudizio di intollerabilità ex art. 844 c.c. delle dette emissioni anche qualora siano contenute nei summenzionati parametri, sulla scorta di un prudente apprezzamento che tenga conto della particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica.

La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell’ambito dei principi direttivi indicati dal citato art. 844 c.c., con specifico riguardo al contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

Cassazione civile sez. II, 01/10/2018, n.23754

Immissioni intollerabili: competenza giudice

In tema di immissioni, la competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c. è tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, esulando da essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, giacché la norma processuale non copre l’intero ambito applicativo dell’art. 844 c.c.. Sicché, qualora l’immobile, seppure a prevalente destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi, ai fini della determinazione della competenza occorre dare rilievo non già alla destinazione prevalente, né alla classificazione catastale del bene, ma alla fonte dei fenomeni denunciati.

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale su una domanda avente ad oggetto la cessazione di immissioni di rumore derivanti dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli spazi esterni di un immobile, concessi dai proprietari a terzi dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento, non essendo tali fenomeni immissivi ricollegabili in alcun modo all’ordinaria destinazione del bene ad uso abitativo).

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2019, n.19946

La causa avente ad oggetto l’illegittima realizzazione, in violazione dell’art. 844 c.c., nonché di un divieto contenuto nel regolamento di condominio, di una canna fumaria rientra nella competenza del tribunale, giacché l’art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c., nel devolvere alla competenza “ratione materiae” del giudice di pace le controversie relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in tema di immissioni, riguarda esclusivamente le cause in cui è demandato al giudice di valutare il superamento della soglia di normale tollerabilità, ex art. 844 c.p.c., ma non le domande volte a far valere (anche) il rispetto di una clausola del regolamento condominiale.

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2017, n.22730

Rimedi contro le immissioni intollerabili

La verifica circa la fattibilità e utilità di accorgimenti volti a ridurre le immissioni entro il limite di normale tollerabilità costituisce contenuto implicito e necessario del thema decidendum che, insieme all’accertamento della sussistenza delle denunciate immissioni, comprende anche quello relativo ai rimedi idonei a ricondurle alla normale tollerabilità, costituendo quello della cessazione dell’attività solo il più estremo tra essi, accessibile ove si valuti motivatamente l’inidoneità di altri meno invasivi.

 

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, n.19434

La domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità non vincola necessariamente il giudice ad adottare una misura determinata, ben potendo egli ordinare l’attuazione di quegli accorgimenti che siano concretamente idonei a eliminare la situazione pregiudizievole.

(Nella specie, la S.C. ha escluso che incorresse nel vizio di ultrapetizione la decisione di merito che, a fronte di una richiesta di inibizione dell’attività industriale esercitata nel fondo limitrofo e di adozione di ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare anche per il futuro la salute dei richiedenti, aveva condannato l’impresa a fornire i dati della propria produzione e a sospendere l’attività in caso di superamento dei valori delle emissioni).

Cassazione civile sez. II, 31/08/2018, n.21504

Immissioni e diritto al risarcimento del danno

Le immissioni illecite producono un danno alla salute risarcibile indipendentemente dalla prova del danno biologico, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all’interno di un’abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita.

Il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita personale e familiare all’interno di un’abitazione e comunque del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti.

Cassazione civile sez. II, 28/08/2017, n.20445

L’assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva riconosciuto sussistente una turbativa della vita domestica degli originari attori, conseguente alle immissioni sonore e luminose provenienti da un palco montato ad un metro di distanza dalla relativa abitazione, realizzato per i festeggiamenti del Santo Patrono e, successivamente, non rimosso per tutto il periodo estivo).

Cassazione civile sez. un., 01/02/2017, n.2611

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