Accordo di riservatezza: cos’è e come funziona?

Accordo di riservatezza: cos’è e come funziona?

Lo strumento per tenere riservate determinate informazioni è l’accordo di riservatezza e, in questo articolo, vedremo cosa succede in caso di inadempimento.

Hai iniziato una collaborazione professionale con una società. Insieme al contratto di consulenza, ti hanno fatto sottoscrivere un accordo di riservatezza. Ti chiedi quali sono gli effetti di tale accordo e cosa succede se dovessi violarlo.

Le informazioni riservate sono un asset fondamentale per le imprese e per gli operatori economici. Basti pensare ai dati relativi alla rete commerciale, ai prezzi applicati ai propri clienti etc. Divulgare queste informazioni all’esterno significherebbe arrecare un danno ingente all’azienda sotto il profilo della competitività e della concorrenza nel mercato.

Proprio per questo, nella prassi contrattuale, viene stipulato l’accordo di riservatezza. In questo articolo, vedremo cos’è e come funziona. Si tratta di un contratto in base al quale le parti si obbligano a mantenere la riservatezza ed il riserbo sulle informazioni confidenziali di cui sono venuti a conoscenza.

Indice:

Accordo di riservatezza: cos’è?

Gli accordi di riservatezza, in inglese non-disclosure agreements (Nda), sono dei contratti, vale a dire dei negozi giuridici a prestazioni corrispettive, che possono essere stipulati tra due o più parti al fine di mantenere il riserbo su una serie di informazioni. Si tratta di contratti autonomi che, tuttavia, di solito sono accessori ad altri contratti.

Può accadere che due imprese si accordino per partecipare insieme ad un bando di gara e debbano, a tal fine, condividere una serie di informazioni riservate che le riguardano. Insieme all’accordo con il quale viene disciplinata la partecipazione alla gara, le imprese potranno sottoscrivere anche un accordo di riservatezza.

Nel contratto di lavoro, la riservatezza che il lavoratore deve mantenere sulle informazioni riservate dell’azienda apprese durante lo svolgimento del rapporto lavorativo è prevista direttamente dalla legge, in quanto esiste una disposizione del Codice civile [1] che impone al lavoratore l’obbligo di fedeltà e di riservatezza nei confronti del datore di lavoro.

L’accordo di riservatezza può essere unilaterale o bilaterale. Nel primo caso, una sola parte riceve le informazioni e si obbliga a non divulgarle. Nel secondo caso, invece, c’è uno scambio reciproco di informazioni e ciascuna parte si impegna a non comunicare quanto appreso all’esterno.

Accordo di riservatezza: quali informazioni riguarda?

L’accordo di riservatezza ha ad oggetto le informazioni che si sono scambiate le parti. Nella prassi, queste informazioni possono avere i contenuti più disparati e possono, tra le altre cose, avere natura:

  • economica;
  • operativa;
  • amministrativa;
  • commerciale;

Lo scambio delle informazioni che costituiscono l’oggetto dell’accordo di riservatezza può avvenire in fase precontrattuale o in fase contrattuale.

Accordo di riservatezza: quali obblighi determina?

Le obbligazioni che l’accordo di riservatezza determina in capo alle parti sono disciplinate dettagliatamente dal contratto stesso. Nella gran parte dei casi, la parte che si impegna a non divulgare le informazioni deve rispettare i seguenti obblighi:

  • obbligo di custodia: le informazioni riservate devono essere custodite con la diligenza necessaria;
  • obbligo di non utilizzo: le informazioni riservate non devono essere utilizzate per scopi estranei e a quello per cui sono state trasmesse;
  • obbligo di non divulgazione: le informazioni riservate non devono essere divulgate ai terzi;
  • obbligo di oblio: le informazioni riservate devono essere rimosse una volta cessati gli effetti del contratto.

Obbligo di riservatezza: che succede in caso di inadempimento?

Al pari di ogni contratto, l’accordo di riservatezza determina, in caso di inadempimento da parte di una delle parti, l’obbligo di risarcire il danno cagionato all’altra parte.

Infatti, secondo le regole generali del Codice civile [2], il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta deve risarcire il danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile.

Il danno risarcibile sarà pari al lucro cessante e al danno emergente, come in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale.

Le parti possono predeterminare nell’accordo di riservatezza l’ammontare del risarcimento che la parte inadempiente dovrà versare all’altra parte inserendo una clausola penale.

Note:

[1] Art. 2105 cod. civ.

[2] Art. 1218 cod. civ.

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