Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone: ultime sentenze.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone: ultime sentenze.

La gravità della violenza o della minaccia; la differenza con la rapina e con il sequestro di persona a scopo di estorsione.

Indice:

1 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ed estorsione: configurabilità

2 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: differenze

3 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona: concorso

4 Sottrarre con forza un cellulare ritenendolo erroneamente di sua proprietà

5 L’elemento psicologico

6 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: modalità dell’azione

7 Intensità della violenza o della minaccia

8 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e rapina

9 Reato di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni

10 Violenta pretesa di pagamento

11 Relazione sentimentale e reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ed estorsione: configurabilità

I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Cassazione penale sez. un., 16/07/2020, n.29541

Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

Cassazione penale sez. un., 16/07/2020, n.29541

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: differenze

È configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, in presenza di una delle seguenti condizioni relative alla condotta di esazione violenta o minacciosa di un credito: a) la sussistenza di una finalità costrittiva dell’agente, volta non già a persuadere ma a costringere la vittima, annullandone le capacità volitive; b) l’estraneità al rapporto contrattuale di colui che esige il credito, il quale agisca anche solo al fine di confermare e accrescere il proprio prestigio criminale attraverso l’esazione con violenza e minaccia del credito altrui; c) la condotta minacciosa e violenta finalizzata al recupero del credito sia diretta nei confronti non soltanto del debitore ma anche di persone estranee al sinallagma contrattuale.

Cassazione penale sez. II, 22/11/2018, n.9303

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona: concorso

In tema di concorso nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona, è da ritenere che esso in tanto sia configurabile in quanto, trattandosi di reato da annoverarsi tra quelli definibili “propri esclusivi”, l’azione del concorrente sia contestuale ed omogenea rispetto a quella tipica che indefettibilmente dev’essere posta in essere dal titolare del preteso diritto che sarebbe stato tutelabile in sede giudiziaria; ragion per cui, in difetto di tale condizione (come nel caso in cui la condotta minacciosa o violenta sia stata posta in essere, su mandato del diretto interessato, da un terzo il quale abbia quindi agito anche per un interesse proprio), sarà invece configurabile il più grave reato di estorsione.

Cassazione penale sez. II, 24/05/2018, n.26002

Sottrarre con forza un cellulare ritenendolo erroneamente di sua proprietà

Sussiste il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e non quello di rapina, estinto per remissione di querela, nel caso in cui, per una banale lite tra fidanzati, sia stato sottratto con forza dalle mani della persona offesa un cellulare che l’imputato riteneva erroneamente fosse di sua proprietà.

Ufficio Indagini preliminari Bari, 28/02/2018, n.552

L’elemento psicologico

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono, in relazione all’elemento psicologico, poiché nel primo l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto; nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia.

Nel caso di specie, il tribunale ha riqualificato il reato contestato all’imputato in quello previsto dall’art. 393 c.p., in quanto questi al fine di ottenere il residuo del pagamento del prezzo per l’acquisto di una fornitura di materiale idraulico aveva minacciato l’incolumità fisica dell’acquirente in caso di rifiuto dell’adempimento, anziché rivolgersi all’autorità giudiziaria per il soddisfacimento della sua legittima pretesa.

Tribunale Larino, 09/03/2017, n.41

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione: modalità dell’azione

I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono non già solo in relazione all’esistenza o meno di una legittima pretesa e dunque alla rilevazione dell’elemento soggettivo quale volontà di soddisfare detta pretesa, ma anche in relazione alle modalità dell’azione che non rimangono del tutto indifferenti ai fini delle qualificazione giuridica del fatto costituendo esse stesse indice rivelatore dell’effettiva volontà dell’agente che allorquando si manifesti in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, determinano la ricorrenza del delitto di estorsione.

Cassazione penale sez. II, 09/10/2017, n.48763

Intensità della violenza o della minaccia

Il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base alla intensità della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, è volta al conseguimento di un profitto ingiusto, e, nell’altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile. (In motivazione la Corte ha precisato che l’ingiusto profitto sussiste sia nel caso in cui il vantaggio ricercato dal reo coicide con il prezzo della liberazione sia nel caso in cui detto vantaggio derivi dall’esecuzione di un pregresso rapporto illecito con la vittima del reato, trattandosi di una pretesa non tutelabile dinanzi all’autorità giudiziaria).

Cassazione penale sez. VI, 13/09/2017, n.58087

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e rapina

È immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di rapina pronunciata nei confronti di imputato che, vantando un credito riconducibile ad una cessione di stupefacenti, era entrato in casa dei genitori del cessionario, e, aggredito il padre di quest’ultimo, gli aveva strappato di dosso la catenina d’oro, tanto poiché l’elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell’elemento soggettivo, perché nel primo caso l’autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell’altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa.

Tribunale Bari sez. II, 06/07/2017, n.2256

Reato di violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Il reato di violenza privata concorre con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ogniqualvolta manchi una connessione diretta tra la violenza o minaccia e l’esercizio delle proprie ragioni, o quando l’agente ponga in essere distinte condotte minacciose volte a finalità diverse.

(Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di “ragion fattasi”, in quanto la condotta dell’agente, consistita nel trattenere le chiavi della vettura della persona offesa per impedirgli di allontanarsi, era direttamente ed esclusivamente finalizzata ad ottenere il pagamento di una somma di denaro dovutagli).

Cassazione penale sez. V, 23/06/2017, n.49025

Violenta pretesa di pagamento

Costituisce esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone pretendere il pagamento di lavori edili ancora non terminati con violenza sferrando  due pugni al volto.

Tribunale Benevento, 29/12/2016, n.2122

Relazione sentimentale e reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

L’esistenza di una ragione di diritto non puramente strumentale alla base di una richiesta economica rivolta alla persona offesa mediante violenza, vale a qualificare la condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone ai sensi dell’art. 393 c.p. e non come estorsione.

(Nella specie, la suddetta ragione di diritto è stata rinvenuta nell’art. 80 c.c., posto che l’imputato aveva precedentemente intrattenuto con la persona offesa – dalla quale pretendeva la restituzione di un bene regalatole – una relazione sentimentale alla quale avrebbe dovuto far seguito il matrimonio, mai contratto).

Tribunale Perugia, 02/02/2015, n.7.

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