Divieto di patti successori: Cassazione.

Articolo 458 del Codice civile: giurisprudenza per il caso in cui taluno dispone della proprietà successione.

Indice:

1 L’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento

2 Il patto successorio è nullo e non può essere ricevuto dal notaio

3 Patto successorio nullo fra coniugi nell’esercizio di impresa

4 L’accordo con cui i futuri coeredi si attribuiscono quote della futura eredità configura un patto successorio nullo

5 Divieto patti successori

6 Attribuzione ai soci il diritto di prelazione sulla partecipazione o il divieto di trasferimento delle quote

7 Patti successori: nullità

L’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento

L’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento, quale motivo determinate della disposizione, o da atto scritto, essendo al contrario ammissibile qualunque mezzo di prova, trattandosi di provare un accordo che la legge considera illecito.

Cassazione civile sez. II, 02/09/2020, n.18197

Il patto successorio è nullo e non può essere ricevuto dal notaio

L’ipotesi in cui un soggetto trasferisca convenzionalmente in tutto in parte la proprietà dei suoi beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere e contestualmente vi sia l’impegno a mantenere irrevocabile tale convenzione configura un patto successorio ex art. 458 c.c., che, in quanto nullo, non può essere ricevuto dal notaio, ai sensi dell’art. 28 della l. n. 89 del 13 febbraio 1913.

Cassazione civile sez. II, 21/11/2017, n.27624

Patto successorio nullo fra coniugi nell’esercizio di impresa

La convenzione con la quale due coniugi dispongono dei loro beni (o di una parte di essi) in favore dei loro rispettivi figli, per il tempo in cui avranno cessato di vivere, stabilendo che l’accordo non potrà essere modificato senza consenso scritto manifestato da entrambi, limitando la possibilità per le parti di disporre dei loro beni mediante testamento, dà luogo ad un patto successorio, come tale vietato dall’art. 458 c.c. e, perciò, nullo; essendo per ciò stesso esclusa la configurabilità di un valido contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 1412 c.c. .

Configurano un patto successorio – nullo ex art. 458 c.c. – sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle aventi per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un “vinculum iuris”, di cui la successiva disposizione testamentaria rappresenti l’adempimento. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato un patto successorio nella convenzione con cui due coniugi avevano disposto dei propri beni, per il tempo successivo alla propria morte, in favore dei rispettivi figli, contestualmente prevedendo l’immodificabilità di tale accordo, se non in virtù di consenso scritto di entrambi essi disponenti).

La convenzione (espressamente dichiarata non modificabile senza l’accordo di entrambi i contraenti) con la quale due coniugi stabiliscono che, in caso di morte pressoché contemporanea, il cinquanta per cento degli utili dell’impresa esercitata dal marito spetti ai loro figli nella ugual misura del cinquanta per cento ciascuno non costituisce valido contratto a favore di terzi, bensì patto successorio nullo, con la conseguenza che il notaio che abbia ricevuto tale atto vìola il divieto di ricevere atti proibiti dalla legge.

Cassazione civile sez. II, 21/11/2017, n.27624

L’accordo con cui i futuri coeredi si attribuiscono quote della futura eredità configura un patto successorio nullo

L’accordo con cui i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto di altrui futura successione mortis causa, pattuendo di rimanere in comunione ex art. 1111, comma 2, c.c., è vietato dall’art. 458 c.c. Tale accordo, infatti, configura un patto successorio, nullo perché contrario ad una norma imperativa. Questo è quanto ricordato dalla Cassazione in relazione a una vicenda che ha visto due fratelli stipulare una divisione immobiliare negoziando diritti che sarebbero loro spettati una volta apertasi la successione del padre, disponendo così di futuri beni ereditari.

Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, n.14566

Configura patto successorio, vietato dall’art. 458 c.c., l’accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell’altrui futura successione “mortis causa”, pattuendo di rimanere in comunione ai sensi dell’art. 1111, comma 2, c.c.

Cassazione civile sez. II, 15/07/2016, n.14566

Divieto patti successori

Ai fini della configurazione della violazione del divieto di patti successori, la rinuncia ai diritti spettanti ad un soggetto in qualità di legittimario deve essere espressa in modo non equivoco. Non si configura l’ipotesi suddetta, nel caso in cui, con scrittura privata, venga determinato il conguaglio ritenuto dovuto e riferito al valore di beni trasferiti a due soggetti dalla madre, mentre ancora in vita.

Cassazione civile sez. II, 27/11/2015, n.24291

L’assunzione tra fratelli dell’obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore non viola il divieto di patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione “mortis causa” del genitore.

Cassazione civile sez. II, 27/11/2015, n.24291

Configurano un patto successorio – per definizione non suscettibile di conversione in un testamento, ai sensi dell’art. 1424 c.c., in quanto in contrasto col principio del nostro ordinamento secondo cui il testatore è libero di disporre dei propri beni fino al momento della morte – sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle che abbiano ad oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un vinculum iuris di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento.

(Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la natura di patto successorio e non di transazione – come erroneamente ritenuto dal giudice di merito – alla scrittura privata con la quale una sorella aveva consentito al trasferimento in favore dei fratelli della proprietà di immobili appartenenti al padre, a fronte dell’impegno, assunto dai medesimi, di versarle una somma di denaro, da considerare, in relazione allo specifico contesto, come una tacitazione dei suoi diritti di erede legittimario).

Cassazione civile sez. II, 19/11/2009, n.24450

Per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti dispositivi. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che potesse ricorrere un’ipotesi di patto successorio con riguardo ad una convenzione inter vivos intercorsa tra la de cuius, quando era in vita, e la nipote, con la quale la prima si era riconosciuta debitrice della seconda di una determinata somma per le prestazioni assistenziali fornitele, prevedendo che l’estinzione del debito sarebbe avvenuta dopo la sua morte).

Cassazione civile sez. II, 03/03/2009, n.5119

Attribuzione ai soci il diritto di prelazione sulla partecipazione o il divieto di trasferimento delle quote

Non viola il patto successorio la clausola statutaria di società a responsabilità limitata che sancisca il divieto del trasferimento delle quote per causa di morte se non a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta dei soci fondatori e il subentro dei soci superstiti.

Cassazione civile sez. I, 29/12/2011, n.30020

La clausola statutaria che attribuisce ai soci superstiti di una società di capitali, in caso di morte di uno di essi, il diritto di acquistare – secondo un valore da determinarsi in base a criteri prestabiliti – dagli eredi del “de cuius” la partecipazione già appartenuta a quest’ultimo e pervenuta “iure successionis” agli eredi medesimi, non viola il divieto di patti successori di cui all’art. 458 c.c., in quanto il vincolo che ne deriva a carico reciprocamente dei soci è destinato a produrre effetti solo dopo il verificarsi della vicenda successoria e dopo il trasferimento (per legge o per testamento) della partecipazione agli eredi, con la conseguenza che la morte di uno dei soci costituisce soltanto il momento a decorrere dal quale può essere esercitata l’opzione per l’acquisto suddetto, senza che ne risulti incisa la disciplina legale della delazione ereditaria o che si configurino gli estremi di un patto di consolidazione delle azioni fra soci.

La clausola di uno statuto di una società a responsabilità limitata che, in caso di morte di un socio, preveda il diritto degli altri soci di acquisire la quota del defunto versando agli eredi il relativo controvalore, da determinarsi secondo criteri stabiliti dalla stessa clausola, non viola il divieto dei patti successori, posto dall’art. 458 c.c. – norma che, costituendo un’eccezione alla regola dell’autonomia negoziale, non può essere estesa a rapporti che non integrano la fattispecie tipizzata in tutti i suoi elementi – e neppure costituisce una frode al divieto dei patti medesimi, in quanto essa non ricollega direttamente alla morte del socio l’attribuzione ai soci superstiti della quota di partecipazione del defunto, ma consente che questa entri inizialmente nel patrimonio degli eredi, pur se connotata da un limite di trasferibilità, dipendente dalla facoltà degli altri soci di acquisirla esercitando il diritto di opzione loro concesso dallo statuto sociale, e dunque è volta solo ad accrescere lecitamente il peso dell’elemento personale, rispetto a quello capitalistico, nella struttura dell’ente collettivo. (Fattispecie anteriore al d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6).

Il decesso di un socio di una società a responsabilità limitata può consentire all’altro di liquidare gli eredi comprando le quote della compagine a un prezzo da determinare in base al bilancio e all’avviamento; non viola il divieto di patti successori, infatti, la clausola statutaria della società di capitali che autorizza il socio superstite a subentrare ai discendenti dell’ex partner d’impresa.

Cassazione civile sez. I, 12/02/2010, n.3345

Patti successori: nullità

Il patto successorio istitutivo consiste in una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, nulla soltanto per il divieto posto dall’art. 458 c.c. Pertanto non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale, ed in mancanza di prova degli elementi essenziali del patto, ossia delle parti tra le quali questo è intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della istituzione, e della idoneità giuridica del vincolo a determinare la volontà del testatore alla istituzione medesima (nella specie, la Cassazione ha escluso la sussistenza del patto successorio nella disposizione testamentaria di due fratelli diretta a disporre l’istituzione di fondazione nominandola erede universale, in quanto la finalità degli atti è esclusivamente morale e filantropica e non diretta ad un vantaggio economico-patrimoniale reciproco).

Non ricorre un patto successorio vietato ex art. 458 e 589 c.c. nelle disposizioni testamentarie di due soggetti dirette a costituire un’unica fondazione e a nominarla erede universale, in quanto l’interesse perseguito dai testatori è di natura esclusivamente morale e non è ravvisabile il perseguimento di un vantaggio patrimoniale reciproco.

Il patto successorio istitutivo consiste in una convenzione obbligatoria in astratto suscettibile di coazione giuridica ad adempiere, nulla soltanto per il divieto posto dall’art. 458 c.c. Pertanto non ricorre quando nella scheda testamentaria siano inserite locuzioni generiche, rivelatrici di impegni di carattere affettivo e morale, ed in mancanza di prova degli elementi essenziali del patto, ossia delle parti tra le quali questo è intercorso, della controprestazione costituente il corrispettivo della istituzione, e della idoneità giuridica del vincolo a determinare la volontà del testatore alla istituzione medesima (nella specie, la Cassazione ha escluso la sussistenza del patto successorio nella disposizione testamentaria di due fratelli diretta a disporre l’istituzione di fondazione nominandola erede universale, in quanto la finalità degli atti è esclusivamente morale e filantropica e non diretta ad un vantaggio economico-patrimoniale reciproco).

Cassazione civile sez. II, 08/10/2008, n.24813

Non ricorre un patto successorio vietato ex art. 458 e 589 c.c. nelle disposizioni testamentarie di due soggetti dirette a costituire un’unica fondazione e a nominarla erede universale, in quanto l’interesse perseguito dai testatori è di natura esclusivamente morale e non è ravvisabile il perseguimento di un vantaggio patrimoniale reciproco.

Cassazione civile sez. II, 08/10/2008, n.24813.

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