Assegno di divorzio se il matrimonio religioso è nullo. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.9004/21 del 31 marzo 2021.

La sentenza ecclesiastica non impedisce la prosecuzione del giudizio civile italiano per determinare la spettanza del mantenimento e decidere il suo ammontare.

Le liti giudiziarie sono già complesse di per sé; figuriamoci quando si tratta di contemperare due giurisdizioni che operano in ambiti diversi, come quella civile e quella canonica. Ma il punto di contatto – e di interferenza – c’è ed è inevitabile: è rappresentato dalla necessità di riconoscere efficacia, nell’ordinamento giuridico italiano, alla sentenza dell’autorità ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio. Così in pratica spesso accade che vengano a coesistere due provvedimenti giudiziari: quello del giudice italiano che sancisce il divorzio dei coniugi e quello del tribunale ecclesiastico (la c.d. “Sacra Rota”) che, non potendo stabilire che un sacramento religioso abbia fine, ne fa cessare gli effetti sin dal momento iniziale, dichiarando nullo il vincolo.

Però, se a seguito del divorzio il giudice civile aveva stabilito la corresponsione di un assegno in favore dell’ex coniuge economicamente non autosufficiente, oppure se la causa per determinarlo è ancora in corso e le parti attendono la sentenza, che fine fa l’assegno di divorzio se il matrimonio religioso è nullo? Il quesito ha affaticato la giurisprudenza fino ad oggi: ora è intervenuta una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (è un collegio esteso, chiamato a dirimere i più importanti contrasti), che ha affermato l’autonomia dei due procedimenti, quello ecclesiastico e quello civile, per loro natura destinati a sfociare in decisioni diverse.

Perciò niente paura per i beneficiari del mantenimento o per coloro che lo hanno richiesto all’ex coniuge e sono in attesa delle decisioni del tribunale: anche se il matrimonio cade – o secondo la religione cattolica viene cancellato – l’assegno può e anzi deve restare restare. Sarà sempre il giudice civile italiano a determinarne l’ammontare, perché la causa instaurata proseguirà e non sarà interrotta. Chi invece è tenuto a pagare il mantenimento non trarrà alcun beneficio dalla sopravvenuta pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio, che non interferirà sul giudizio in corso o sulla sentenza già emessa.

Indice:

1 La nullità del matrimonio canonico

2 Nullità del matrimonio religioso e divorzio

3 Nullità matrimonio canonico e assegno divorzile

4 La causa sull’assegno prosegue nonostante la nullità del matrimonio.

La nullità del matrimonio canonico

Il matrimonio canonico soggiace ad un regime diverso da quello civile, tant’è che se è stato validamente celebrato non può mai essere annullato per motivi sopravvenuti – per la Chiesa non esiste il divorzio – e neppure dichiarato inefficace, trattandosi di un sacramento. Perciò è dichiarato radicalmente nullo, come se i coniugi non si fossero mai sposati. La dichiarazione di nullità del matrimonio canonico viene pronunciata dal Tribunale Apostolico, comunemente chiamato “Sacra Rota”, che per il primo grado di giudizio si avvale di articolazioni territoriali, i Tribunali Ecclesiastici Regionali.

La sentenza viene emessa in base ai peculiari principi del diritto canonico, che danno rilevanza a particolari impedimenti, difetti e vizi del consenso del tutto diversi da quelli dell’ordinamento civile italiano; in pratica assumono rilievo una serie di cause ostative (ignoranza sulle qualità dei coniugi, incapacità al matrimonio o simulazione del consenso), tutte preesistenti al momento di somministrazione del sacramento e di assunzione del vincolo coniugale. Leggi questo articolo se vuoi sapere come si annulla un matrimonio alla Sacra Rota.

 

Per assumere efficacia nell’ordinamento giuridico italiano, la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio religioso deve essere sottoposta ad una speciale procedura, chiamata “delibazione” svolta dalla Corte d’Appello, che esaminerà i requisiti di compatibilità della pronuncia ecclesiastica con la legislazione italiana. La sentenza di delibazione ha l’effetto di riconoscere la nullità del matrimonio anche nell’ordinamento italiano e con effetto retroattivo, cioè sin dalla data di celebrazione, fatti salvi i diritti e doveri dei coniugi verso i figli nati dalla loro unione.

Nullità del matrimonio religioso e divorzio

Chi ottiene dall’autorità religiosa la pronuncia di nullità del matrimonio religioso, successivamente delibata dalla Corte d’Appello, non ha più la necessità di ricorrere al giudice italiano per ottenere una sentenza di divorzio, che ormai sarebbe praticamente inutile.

Il discorso è diverso per chi aveva già instaurato il procedimento di separazione coniugale e di divorzio prima dell’emanazione di tale sentenza ecclesiastica o comunque prima della sua delibazione in Italia: in tali casi i coniugi potrebbero aver ottenuto già la sentenza di divorzio dal tribunale civile italiano che dichiara lo scioglimento e la cessazione del vincolo matrimoniale, mentre la pronuncia religiosa arriverà solo in seguito, in un momento in cui la pronuncia italiana è divenuta definitiva e sta già spiegando i suoi effetti.

Nullità matrimonio canonico e assegno divorzile

In molti casi i processi di divorzio non hanno un esito unico, bensì si suddividono in due momenti: c’è una prima ed essenziale fase, nella quale il giudice emette la sentenza con la quale pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (questa sentenza al momento del passaggio in giudicato è soggetta a trascrizione nei registri dello stato Civile), ed una fase eventuale e successiva, quando il processo prosegue ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio, se una delle parti lo ha richiesto.

Potrebbe allora accadere che la pronuncia ecclesiastica interviene, e viene delibata in Italia, quando il divorzio è già stato dichiarato con sentenza, ma il processo è ancora pendente per accertare la spettanza dell’assegno divorzile e per fissarne l’ammontare. In tali casi ci si è chiesti se l’arrivo della sentenza religiosa possa “paralizzare” il processo italiano in corso e magari farlo estinguere per “cessazione della materia del contendere”: in caso di risposta positiva – che molti giudici italiani hanno dato – la dichiarata nullità del matrimonio canonico impedirebbe la percezione dell’assegno divorzile, poiché una pronuncia in tal senso non è stata ancora emanata mentre dall’altro lato il matrimonio è stato riconosciuto nullo in partenza; sicché mancherebbe un presupposto essenziale per il riconoscimento del mantenimento.

In pratica, niente assegno a chi arriva “tardi”, anche se non per colpa sua ma solo perché il giudice italiano non ha ancora deciso su una domanda di riconoscimento di assegno divorzile particolarmente complessa mentre il giudice ecclesiastico è stato più veloce e ha dichiarato nullo il matrimonio che era stato celebrato.

La causa sull’assegno prosegue nonostante la nullità del matrimonio

Ora la Corte di Cassazione a Sezioni Unite [1] ha stabilito che la sentenza ecclesiastica non può impedire la prosecuzione del giudizio di divorzio, neppure quando è stata delibata e dunque riconosciuta efficace in Italia, mentre è in corso la fase del processo relativa alle conseguenze economiche della cessazione degli effetti del matrimonio. La causa italiana potrà quindi continuare normalmente e non dovrà essere dichiarata estinta a causa dell’arrivo della sentenza ecclesiastica pur se delibata in Italia: per gli Ermellini non c’è nessuna pregiudizialità, o rapporto di interdipendenza, tra le due diverse giurisdizioni ed anzi i rispettivi procedimenti sono del tutto autonomi l’uno dall’altro.

Del resto il Collegio sottolinea che il fondamento dell’obbligo di versare il mantenimento al coniuge privo di mezzi adeguati e che versa nell’incapacità oggettiva di procurarseli sta nella necessità di riequilibrare le rispettive condizioni patrimoniali, riconoscendo un contributo economico all’ex coniuge più debole e svantaggiato: questa è un’esigenza del tutto diversa da quella esplorata dai giudici canonici per dichiarare la nullità religiosa del matrimonio e non può essere elusa. Per questo motivo la sentenza di divorzio, una volta divenuta definitiva, non viene travolta dal successivo riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio, la quale ha un oggetto diverso.

Così la Suprema Corte ha fissato il seguente principio di diritto, da applicare in casi consimili: «in tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente a oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile».

Note:

[1] Cass. Sez. Un. sent. n. 9004/21 del 31.03.2021.

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