Creare profilo social con foto altrui: cosa si rischia? Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.12062/21 del 30 marzo 2021.

Il falso account è reato se viene utilizzato per trarne vantaggio: come tutelarsi, denunciare l’illecito ed ottenere il risarcimento dei danni.

Rubare un’identità oggi è facilissimo: basta impossessarsi di una foto di un’altra persona e creare un account a suo nome su Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok e parecchi altri social. Nessuno di essi chiede la carta d’identità o compie verifiche approfondite. Da quel momento, sembrerà che quel profilo sia riconducibile a tale personaggio e potremmo indurre in errore molti visitatori ed interlocutori; almeno fino a quando il diretto interessato non se ne accorge e corre ai ripari.

È quasi un gioco da ragazzi, ma le conseguenze possono essere davvero pesanti. Cosa si rischia a creare un profilo social con foto altrui? Una probabile denuncia e una condanna sicura: secondo l’orientamento costante dei giudici, questo comportamento integra il delitto di sostituzione di persona ed il reato di illecito trattamento di dati personali. Tutto ciò comporta anche il risarcimento dei danni nei confronti della parte lesa che ha subito un pregiudizio dall’indebito uso della sua identità digitale.

Indice:

1 Profilo social falso: quando è vietato

2 Falsa identità sui social: quando è reato

3 L’identità digitale sui social: un bene protetto

4 Creare un profilo falso: cosa si rischia?

5 Apertura di profilo fake: come tutelarsi.

Profilo social falso: quando è vietato

Creare una falsa identità virtuale è illecito quando esiste un rischio di confusione con un’altra persona, realmente esistente, alla quale sono stati carpiti il nome e l’immagine, anche se ciò avviene prelevando una sua foto qualsiasi che circola liberamente in rete. Dunque, non puoi mai intestare un profilo a nome di una persona diversa da te stesso, tranne in casi particolarissimi dove c’è il consenso preventivo del soggetto interessato ed appare chiaro a tutti gli utenti che quell’account viene gestito da un altro per suo conto.

Si possono, invece, utilizzare foto di personaggi storici o immaginari, come quando si partecipa a giochi di ruolo: in tali casi, l’avatar è lecito in quanto non c’è alcun pericolo di scambio di identità ed anzi questo meccanismo di nickname associato a immagini di fantasia costituisce una condizione per partecipare alla comunità virtuale.

Falsa identità sui social: quando è reato

Per tutelare l’indebito utilizzo delle immagini o degli altri dati identificativi e caratteristici di una persona, il Codice penale [1] prevede una specifica ipotesi di reato: la sostituzione di persona. È un delitto, punito con la pena della reclusione fino ad un anno, e si realizza in due modi alternativi:

sostituire illegittimamente la propria all’altrui persona, non solo presentandosi fisicamente al suo posto ma anche assumendo semplicemente la sua identità virtuale;

attribuire a sé o ad altri un falso nome o un falso stato o una qualità produttiva di effetti giuridici; anche qui la falsa situazione può essere agevolmente creata su Internet.

In entrambi i casi occorre, per la punibilità dell’autore, che il fatto sia stato commesso «al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno». Il concetto di vantaggio comprende qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, ed è perciò molto più ampio di quello di “profitto” richiesto da altri reati, come ad esempio la truffa. Se il vantaggio manca, basta l’intento denigratorio, come quando si vuole associare il falso profilo a comportamenti, espressioni e reazioni non corrispondenti a quelli del soggetto reale.

Inoltre, è necessario che per effetto della condotta qualcuno sia stato indotto in errore circa l’identità della persona: ma sul web la possibilità di confusione si amplifica proprio per il fatto che nel profilo falso compaiono i veri dati identificativi (nome, cognome e fotografia) del soggetto al quale ci si è abusivamente sostituiti. Così la falsa apparenza volontariamente creata all’insaputa del titolare del nome e dell’immagine, ingenera una situazione di pericolo che la legge reprime severamente.

L’identità digitale sui social: un bene protetto

Nell’epoca di Internet, il profilo digitale di una persona è una proiezione della sua identità e della sua immagine sociale: ciò avviene specialmente sui social network – come Facebook, Instagram, Tinder e Tik Tok – che sono piattaforme comunicative nate per amplificare le potenzialità relazionali degli iscritti. È proprio su questi siti che attualmente si svolge gran parte della vita di relazione e di manifestazione del pensiero di ciascuno di noi, attraverso un canale di scambio che non si limita a un intrattenimento ma è un modo, ormai divenuto tipico, di esprimere la propria personalità. Per questo, il profilo digitale di una persona sui social network deve essere tutelato: non è consentito sostituirsi falsamente ad un’altra persona e chi lo fa commette un illecito.

Creare un profilo falso: cosa si rischia?

Chi crea un profilo falso utilizzando il nome e la foto di una persona esistente commette il reato di sostituzione di persona che abbiamo appena visto e viola anche la normativa sulla privacy [2] per aver indebitamente utilizzato i dati personali altrui: si configura quindi l’ulteriore reato di trattamento illecito di dati personali.

Tutto ciò legittima la vittima del furto dei propri dati (e anche l’immagine, ovviamente, rientra tra essi) ad agire per ottenere dal social network la cancellazione del profilo illecito, e dall’autore di tale condotta il risarcimento dei danni. Nell’ultimo caso del genere deciso dai giudici della Corte di Cassazione con sentenza definitiva [3], un uomo aveva aperto un profilo utilizzando il nome ed  un’immagine di una donna senza il suo consenso; aveva trovato la sua foto con una semplice ricerca su Google.

Gli Ermellini hanno affermato che la condotta di chi crea un profilo servendosi abusivamente dell’immagine di un diverso soggetto integra il delitto di sostituzione di persona, poiché tale azione è «idonea alla rappresentazione di un’identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso». Questo orientamento giurisprudenziale non è nuovo ma ha costanti precedenti conformi nel medesimo senso, a riprova della linea di rigore adottata dai giudici di piazza Cavour in tali casi [4].

Nella nuova vicenda, a peggiorare le cose c’è stato il fatto che il profilo creato era «poco lusinghiero» nei confronti della vittima e l’autore del reato aveva tratto in inganno numerosi utenti «sulla disponibilità della persona associata all’immagine a ricevere comunicazioni a sfondo sessuale o sentimentale»: da ciò, è risultato evidente sia il vantaggio illecito che l’autore si riprometteva di conseguire sia il danno subito dalla persona offesa, che è stata pertanto ammessa al risarcimento dei danni per sostituzione di persona.

Apertura di profilo fake: come tutelarsi

Se sei vittima dell’apertura di un profilo fake (cioè falso, fasullo) a tuo nome e con l’uso della tua immagine su un social come Facebook o Instagram puoi tutelarti, anche se non conosci l’autore, sporgendo una denuncia contro ignoti per il reato di sostituzione di persona e di illecito utilizzo di dati personali: come prova basterà munirti degli “screenshot” delle pagine su cui compaiono le tue informazioni identificative e la Polizia postale non avrà difficoltà a risalire al creatore e all’utilizzatore del profilo illecito.

Nel frattempo, puoi chiedere al gestore del social l’immediato blocco e la conseguente cancellazione del profilo che non ti appartiene ma ti indica e ti ritrae abusivamente: ogni piattaforma dispone di un’apposita pagina per effettuare queste segnalazioni e ricevere tali richieste. Se l’utilizzo indebito di quell’account ha creato, come spesso avviene, un danno alla tua vita di relazione o ha compromesso la tua reputazione sei in condizione di chiedere il risarcimento a colui che sarà riconosciuto responsabile delle condotte illecite commesse nei tuoi confronti; per ottenerlo più agevolmente potrai costituirti parte civile nel processo penale a suo carico. Questa è infatti la strada più rapida: documentando tutti i danni che hai subito dalla creazione del falso profilo al tuo nome, sia patrimoniali sia morali, con la sentenza di condanna del responsabile il giudice penale provvederà anche alla loro quantificazione monetaria.

Note:

[1] Art. 494 Cod. pen.

[2] Art. 7 Reg. UE n.679/2016 e art. 167 D.Lgs. n. 196/2003.

[3] Cass. sent. n.12062/21 del 30.03.2021.

[4] Cass. sent. n. 22049 del 06.07.2020.

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