Incidente stradale: risarcimento per ritardo nel ricevere l’indennizzo.

Causa per sinistro stradale: come ottenere il risarcimento e annullare le lungaggini del processo.

Un nostro lettore è, da diversi anni, in causa con la propria assicurazione per ottenere il risarcimento del danno conseguente a un incidente stradale. Senonché la causa sta prendendo le lunghe: il giudice ha nominato due volte il consulente tecnico d’ufficio ed è poi passato all’audizione dei testimoni. Ad oggi, ancora non è uscita la sentenza e il lettore non ha ottenuto l’indennizzo sperato, né per i danni fisici, né per quelli al veicolo. Ci chiede dunque se, per tutto questo ritardo, gli sia dovuto un ulteriore risarcimento e se ci sia il modo per tutelarsi. Per un incidente stradale, è previsto il risarcimento per il ritardo nel ricevere l’indennizzo?

Ecco alcuni suggerimenti pratici che potranno aiutare il danneggiato nella definizione del proprio problema.

Innanzitutto, bisogna tenere conto che il giudice, nel definire la condanna al risarcimento, aggiunge, all’importo del danno valutato alla data del sinistro, anche la rivalutazione monetaria e gli interessi che si sono prodotti. Il calcolo degli interessi parte dal giorno in cui la controparte ha ricevuto la diffida con la messa in mora (quella cioè anteriore all’avvio del giudizio) e arriva fino alla pubblicazione della sentenza stessa. Quindi, in buona sostanza, il ritardo del processo è un rischio che ricade sul responsabile dell’incidente e non sul danneggiato. Più è lungo il processo, più aumenta l’ammontare degli interessi sul risarcimento.

Si tenga poi conto che, ai sensi dell’articolo 96 del Codice di procedura civile, l’eventuale resistenza in una causa infondata può comportare il risarcimento dell’ulteriore danno: si tratta di una misura aggiuntiva che dispone il giudice, su richiesta presentata dall’avvocato difensore, tutte le volte in cui ravvisa malafede o colpa grave nel comportamento della parte che abbia costretto l’altra ad affrontare un giudizio per tutelare un proprio diritto incontrovertibile. Insomma, quando l’esito del giudizio è scontato sin dall’inizio, sicché la resistenza dell’avversario appare come un mezzo dilatorio, per allungare i tempi del pagamento, scatta tale ulteriore risarcimento.

In ultimo, c’è anche la possibilità di chiedere, in corso di giudizio, l’emissione di una sentenza parziale con la condanna a una provvisionale, ossia una sorta di anticipo sul risarcimento. Ciò succede quando il giudice abbia già definito una parte del processo e sia passato ad altri aspetti. Ad esempio, se il giudice dovesse avere già accertato i danni al veicolo potrebbe già liquidare gli stessi in attesa poi di definire anche l’ulteriore misura dei danni alla persona del danneggiato.

Inoltre, l’art. 147 del Codice delle assicurazioni dà al giudice il potere di ordinare al responsabile il pagamento di una quota del risarcimento dovuto se il danneggiato si trovi in stato di bisogno economico: si tratta di un anticipo sulla somma che sarà liquidata con la sentenza finale. Il giudice può assegnare al danneggiato una somma di denaro che può arrivare fino a massimo quattro quinti del totale previsto. Questo provvedimento del giudice è immediatamente esecutivo: produce cioè i suoi effetti sin dal momento in cui viene emesso e l’assicuratore è tenuto a pagare da subito.

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