Abuso edilizio: la prescrizione del reato pone nel nulla l’ordine di demolizione. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.9915/2021.

Per la Cassazione, la prescrizione del reato di abuso edilizio fa venire meno anche l’ordine di demolizione che può avere esecuzione solo se c’è una sentenza di condanna

Indice:

Prescrizione del reato e revoca ordine di demolizione

L’estinzione del reato deve travolgere l’ordine di demolizione

Solo una sentenza di condanna comporta l’ordine di demolizione

Prescrizione del reato e revoca ordine di demolizione

La prescrizione del reato di abuso edilizio comporta la revoca dell’ordine di demolizione. Solo se interviene sentenza di condanna per detto reato infatti si può dare esecuzione all’ordine di demolizione. Questo il principio sintetico, ma importante sancito dalla sentenza n. 9915/2021 emessa al termine della seguente vicenda giudiziaria.

La Corte d’appello rileva l’intervenuta prescrizione dei reati contemplati dall’art. 44, 64, 71,65 e 7 del d.P.R n. 380/2001, che contiene il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e dichiara il non doversi procedere, confermando però le statuizioni civili contemplate dalla sentenza di primo grado.

L’estinzione del reato deve travolgere l’ordine di demolizione

L’imputato ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso, in cui lamenta la mancata revoca dell’obbligo di demolizione, stante la dichiarata estinzione del reato a causa dell’intervenuta prescrizione dello stesso. Dalla lettura dell’art. 31, comma 9 del d.P.R n. 380/2001 si evince che l’estinzione del reato travolge l’ordine di demolizione dell’opera, visto che manca la pronuncia di condanna, che costituisce l’antecedente necessario per poter applicare la sanzione.

Solo una sentenza di condanna comporta l’ordine di demolizione

La Cassazione, con una motivazione sintetica, in forma semplificata, accoglie il ricorso ritenendolo fondato e annulla la sentenza senza rinvio, solo nella parte relativa alla revoca dell’ordine di demolizione e all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli Ermellini ribadiscono infatti che quando si prescrive il reato di costruzione edilizia abusiva e questa viene dichiarata dal giudice dell’appello, con conseguente revoca dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di primo grado. L’ordine di demolizione infatti può essere impartito solo se interviene sentenza di condanna per il reato contemplato dall’art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia.

Nel caso di specie invece la sentenza della Corte di Appello ha in effetti omesso di disporre la revoca dell’ordine di demolizione come conseguenza della intervenuta prescrizione del reato che ne costituisce il presupposto.

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