Macchia d’olio sulla strada: nuova pronuncia della Cassazione. Ordinanza n.6826/2021.

Macchia d’olio sulla strada: nuova pronuncia della Cassazione. Ordinanza n.6826/2021.

Per gli Ermellini, la PA non è responsabile se il motociclista cade subito dopo che il furgone dell’immondizia ha perso del liquido, perché non ha il tempo di pulire macchia olio su asfalto

Responsabilità della PA ex art. 2051 c.c..

Macchia d’olio sulla strada: la vicenda

Il Comune non deve pagare i danni se non ha il tempo di rimediare

La pubblica amministrazione è libera dalla responsabilità per danni da cose in custodia, così come contemplata dall’art. art. 2051 c.c., in relazione ai beni demaniali, se fornisce la prova liberatoria che l’evento è stato provocato da cause esterne e improvvise create da terzi, non conoscibili e non eliminabili immediatamente neppure con la più diligente attività di manutenzione. La stessa è libera anche quando la cosa esplica la sua potenzialità offensiva prima che, anche con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, non riesce a intervenire per riparare, ossia quando, in caso d’improvvisa e imprevedibile alterazione dello stato della strada, l’evento di danno si verifica prima che l’ente proprietario sia in grado di porre rimedio, nonostante il controllo effettuato con diligenza, per scongiurare tempestivamente la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo che si è determinata. Questo il principio sancito dall’ordinanza n. 6826/2021 per risolvere la vicenda giudiziaria che segue.

La vicenda: un motociclista conviene in giudizio il Comune di Roma e chiede il risarcimento dei danni riportati dallo stesso a causa di una caduta. Costui infatti, mentre a bordo del proprio motociclo percorreva il Lungotevere, all’altezza del civico n. 2, perdeva il controllo del mezzo a causa di una macchia oleosa presente sul manto stradale. Il giudice di primo grado accoglie la domanda, ma il Comune di Roma impugna la sentenza, che viene riformata dal giudice d’Appello a suo vantaggio.

Ricorso contro la sentenza che non ritiene responsabile il Comune

Parte soccombente però non desiste e ricorre in Cassazione sollevando diversi motivi di ricorso:

Con il primo lamenta la violazione dell’art. 2700 c.c che disciplina l’efficacia dell’atto pubblico.

Con il secondo e il quarto lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Con il terzo denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c che si occupa di definire il contenuto della sentenza.

La Cassazione adita, con l’ordinanza n. 6826/2021 dichiara il ricorso inammissibile per diverse ragioni.

Tralasciando però le questioni di rito, ciò che preme sottolineare è che la Corte a un certo punto della motivazione chiarisce che la ratio decidendi della sentenza impugnata è la seguente: “Anche a voler ammettere che, contrariamente alla cennata evidenza planimetrica, il (motociclista) sia effettivamente incappato con il proprio scooter in una chiazza di liquido rilasciata da un camion addetto alla raccolta della spazzatura … occorre considerare che la stessa è apparsa ai vigili urbani praticamente già “essiccata” una decina di minuti dopo il sinistro (15 minuti recita la Relazione) a dimostrazione che il rilascio sulla carreggiata era avvenuto da pochissimo tempo rispetto al presunto slittamento del motociclo, sicché è pacificamente escluso che la cadenza temporale tra il rilascio della sostanza viscida ed il verificarsi del sinistro potesse consentire a Roma Capitale un qualsiasi intervento a salvaguardia dell’incolumità e sicurezza del traffico veicolare, atteso il modesto o modestissimo intervallo intercorso.”

Ratio decidendi conforme al consolidato orientamento della Corte, la quale più volte ha sancito che la Pubblica Amministrazione è libera dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. (per danni causati da cose in custodia) nel momento in cui fornisce la prova liberatoria che l’evento è stato causato da cause esterne e improvvise create da terze e non conoscibili, né eliminabili immediatamente, neppure mettendo in atto la più diligente attività di manutenzione, o quando la cosa ha già espresso la sua potenzialità offensiva prima che l’ente abbia avuto la possibilità d’intervenire per rimediare con la diligenza richiesta dal caso specifico.

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