Danni cagionati da veicolo non identificato: Cassazione.

Danni cagionati da veicolo non identificato: Cassazione.

Incidente stradale con auto privata: prova, denuncia del responsabile e limiti di risarcimento.

Indice:

1 Vittima di incidente con auto non identificata: sporgere denuncia contro ignoti è obbligatorio?

2 Il terzo trasportato può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore?

3 Obbligo risarcitorio del Fondo di Garanzia

4 Azione diretta contro il Fondo di garanzia vittime della strada

5 I limiti di risarcibilità dei danni alla persona causati da veicolo non identificato ex art. 21 c. 2 l. 990/69

6 Limite di risarcimento

7 Prova del sinistro e del veicolo pirata

8 Insolvenza e fallimento assicurazione

9 Quando interviene il Fondo di Garanzia vittime strada.

Vittima di incidente con auto non identificata: sporgere denuncia contro ignoti è obbligatorio?

In tema di responsabilità da circolazione stradale, va escluso ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia ed il rigetto della domanda di risarcimento al Fondo vittime della strada. Non sussiste, infatti, alcun obbligo per la vittima di un sinistro stradale, da parte di un veicolo non identificato, a sporgere denuncia contro ignoti. (Lo ha ribadito la Corte di cassazione circostanziando meglio un indirizzo già presente nella giurisprudenza di legittimità e accogliendo la domanda di un motociclista tamponato da un pirata della strada nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada).

 

Va escluso ogni automatismo tra mancata presentazione della denuncia di sinistro e assenza di prova circa il fatto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato.

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18097

In tema di sinistro causato da veicolo non identificato, così come non è obbligatoria la presentazione della denuncia -querela, non è obbligatorio ai fini dell’ottenimento del risarcimento aver indicato anche in tale sede i nominativi dei testimoni poi sentiti come testimoni nel procedimento civile.

Cassazione civile sez. VI, 03/05/2018, n.10545

Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, ove dimostri di non aver potuto identificare il responsabile, in base a circostanze obiettive non dipendenti da sua negligenza, , può agire nei confronti dell’impresa designata per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada, la cui legittimazione passiva sostanziale e processuale rimane ferma per l’intero giudizio, anche ove si accerti successivamente l’identità del responsabile, verso il quale l’impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, può agire in via di regresso.

Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, n.23710

Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorità di polizia o inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell’art. 19 l. n. 990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro.

Nelle ipotesi di sinistro stradale generato da un veicolo non identificato, l’omessa denuncia del fatto agli organi di polizia competenti non è sufficiente a rigettare la domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti dell’impresa indicata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; il danneggiato da veicolo sconosciuto, infatti, non ha l’obbligo si presentare querela, per ottenere il risarcimento, essendo, tale adempimento, un mero indizio in relazione al fatto che il sinistro abbia avuto luogo.

Cassazione civile sez. III, 17/02/2016, n.3019

Il terzo trasportato può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore?

L’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del veicolo sul quale era a bordo è data a condizione che sia individuabile una responsabilità concorrente, anche solo presunta, del conducente di detto veicolo (nella specie, è stata confermata la pronuncia di merito che aveva escluso l’esperibilità dell’azione in quanto nel sinistro era stato coinvolto un altro veicolo, non identificato, al cui conducente era imputabile in via esclusiva la responsabilità dell’accaduto).

L’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’assicuratrice del vettore è data a condizione che sia individuabile una corresponsabilità, anche soltanto presunta, da parte del conducente del veicolo sul quale viaggiava il terzo trasportato. Tale presupposto non contrasta col principio in ossequio al quale il terzo trasportato può avvalersi dell’azione diretta di cui all’art. 141 cod. ass. anche in ipotesi in cui il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato.

Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8386

Il terzo trasportato può giovarsi dell’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. nei confronti dell’assicuratore del vettore anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato, poiché tale azione non è condizionata all’accertamento della responsabilità dell’incidente, e quindi alla stessa identificazione del veicolo antagonista, né al fatto che quest’ultimo sia assicurato per la r.c. auto.

Cassazione civile sez. III, 05/07/2017, n.16477

Obbligo risarcitorio del Fondo di Garanzia

Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, l’obbligo risarcitorio del Fondo di Garanzia nei confronti della vittima — in linea con l’art. 1, comma 4, direttiva Ce del Consiglio 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10, comma 1, direttiva Ce 16 settembre 2009 n. 2009/103, – sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.

Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, caso che per l’appunto è sotteso al ricorso in esame, l’obbligo risarcitorio nei confronti della vittima – in linea con l’art. 1, comma 4, della direttiva Ce del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103 – sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima (fattispecie relativa ad un sinistro che aveva coinvolto una sessantenne).

In tema di sinistro causato da veicolo non identificato, l’obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l’art. 1, comma 4, della seconda direttiva CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, sorge non soltanto qualora il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima. (Nella specie, la sentenza di appello, secondo la quale l’investita aveva favorito l’allontanamento e, quindi, la mancata identificazione dell’investitrice, per averla rassicurata, nell’immediatezza del sinistro, sulle proprie condizioni di salute, è stata cassata dalla S.C. poiché la vittima, a causa delle lesioni riportate, versava ragionevolmente in condizioni psico-fisiche provocanti disorientamento e tali da privare di lucidità ogni eventuale sua espressione rivolta alla guidatrice, dovendosi piuttosto considerare che la detta identificazione era stata ostacolata dallo spostamento della vettura dal luogo dell’incidente e dall’assenza di testimoni).

Cassazione civile sez. VI, 17/12/2019, n.33444

Azione diretta contro il Fondo di garanzia vittime della strada

Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di solidarietà vittime della strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest’ultimo non era identificabile in forza di circostanze oggettive, non dipendenti da sua negligenza; la legittimazione passiva, processuale e sostanziale, dell’impresa designata rispetto a tale sinistro rimarrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l’identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso.

Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, n.23710

I limiti di risarcibilità dei danni alla persona causati da veicolo non identificato ex art. 21 c. 2 l. 990/69

I limiti di risarcibilità dei danni alla persona causati da veicolo o natante non identificato, previsti dall’art. 21, comma 2, della l. n. 990 del 1969 (applicabile “ratione temporis” alla fattispecie ed oggi trasfuso nell’art. 283 del d.lgs. n. 209 del 2005), che rinvia alle previsioni del d.P.R. n. 1124 del 1965, operano solo per i danni patrimoniali e non anche per quelli morali, per i quali trova invece applicazione la disciplina ordinaria.

Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, n.23711

Limite di risarcimento

In caso di sinistro causato da circolazione di veicolo non identificato, il presupposto del “danno grave alla persona”, alla cui ricorrenza l’art. 283, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 subordina la risarcibilità del danno alle cose, va identificato nell’accertamento di una invalidità superiore al 9 per cento, ai sensi dell’art. 138 del medesimo decreto legislativo.

Cassazione civile sez. III, 27/11/2015, n.24214

Nella assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, la comunicazione dell’offerta dell’impresa assicuratrice, non accettata dal danneggiato, e il pagamento della somma offerta, previsti e disciplinati dall’art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, non esonerano il danneggiato, che agisca in giudizio per il risarcimento dei danni causati dal medesimo sinistro a cose e/o a persone, dagli oneri di allegazione e di prova posti a carico dell’attore.

Cassazione civile sez. III, 27/11/2015, n.24205

Prova del sinistro e del veicolo pirata

Ai fini dell’intervento del FGVS nell’ipotesi di danno cagionato da veicolo rimasto non identificato, se è vero che la prova richiesta al danneggiato di non aver potuto identificare il veicolo non può comportare che egli sia tenuto ad adottare condotte inesigibili (ma solo a dimostrare che la identificazione sia risultata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima, tenuta semplicemente a dimostrare di aver al riguardo mantenuto una condotta improntata alla diligenza del buon padre di famiglia) ne consegue che il danneggiato non può essere ammesso a beneficiare del sistema solidaristico imperniato sul FGVS nel caso in cui la mancata identificazione sia imputabile a sua negligenza.

Cassazione civile sez. III, 18/09/2015, n.18308

In tema di sinistro provocato da veicolo non identificato, l’accertamento non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale può – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò deve fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.

Cassazione civile sez. III, 04/11/2014, n.23434

Insolvenza e fallimento assicurazione

In tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, la disciplina prevista dagli artt. 19 e 25 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (ora art. 283 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) concerne i soli casi in cui il sinistro sia stato cagionato o da veicolo non identificato, o da veicolo non coperto da assicurazione, oppure, ancora, da veicolo assicurato presso impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro, o vi venga posta successivamente. Ne deriva che, ove il danneggiato agisca in forza di polizza accessoria per danni al conducente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, e questa sia in seguito posta in liquidazione coatta amministrativa, l’azione non può essere proseguita né nei suoi confronti, né verso l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, occorrendo piuttosto che lo stesso danneggiato si insinui al passivo della procedura liquidatoria ed eserciti il proprio diritto in sede concorsuale.

Cassazione civile sez. III, 20/03/2015, n.5595

Quando interviene il Fondo di Garanzia vittime strada

Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, l’obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l’art. 1, quarto comma, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre 1983, n. 84/5, trasfuso nell’art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009, n. 2009/103, sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.

Cassazione civile sez. III, 13/01/2015, n.274

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