Rissa e legittima difesa. Sentenze della Corte Suprema di Cassazione.

Rissa e legittima difesa

Azzuffarsi non è consentito e tanto meno se ne derivano delle lesioni per i contendenti. Solo in casi eccezionali, è possibile giustificare la propria condotta aggressiva.

C’è stata una bella scazzottata (si fa per dire) in un bar o all’esterno di una discoteca tra persone un po’ alticce. Ebbene, durante la rissa, esce fuori un coltello o una pistola: è ammissibile e/o giustificabile? Durante una rissa, peraltro notoriamente non consentita dalla legge, è possibile invocare la legittima difesa? In buona sostanza, quindi, rissa e legittima difesa sono due concetti compatibili oppure no? Vediamo insieme di capirci qualcosina di più sull’argomento.

Indice:

1 Rissa: il reato

2 Rissa: i presupposti

3 Rissa e legittima difesa: sono compatibili?

4 Rissa e legittima difesa: quando sono compatibili?

Rissa: il reato

La rissa è un reato previsto dal Codice penale. La legge [1] stabilisce che «chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a trecentonove euro». Evidentemente, quindi, la scazzottata nel bar o altrove non è consentita dalla legge, anche se la conseguenza prevista non è particolarmente grave, visto che si tratta di una sanzione pecuniaria.

Tuttavia, sono contemplate alcune ipotesi, in cui la responsabilità e la pena si aggravano. Se infatti, durante lo svolgimento della rissa o a seguito della stessa, qualcuno dei contendenti riporta lesioni personali o addirittura viene ucciso, l’autore del reato può essere condannato alla reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di sei anni. Ad esempio, incorre in questo rischio chi, durante l’illecita contesa, provoca una frattura ad uno dei partecipanti.

Rissa: i presupposti

La rissa presuppone, in primo luogo, la presenza di più persone. Per la verità, la legge che sanziona questa condotta non dice nulla in merito, ed allora, come spesso avviene, è intervenuta la magistratura a chiarirlo. A questo proposito, la Suprema Corte di Cassazione [2] ha affermato che «il numero minimo di persone necessario perché sia configurabile una rissa – in presenza delle altre condizioni per cui una colluttazione violenta possa ritenersi tale – è quello di tre». Si tratta di una conclusione in linea con il consolidato orientamento degli Ermellini, sull’argomento in esame.

In secondo luogo, la rissa deve caratterizzarsi in una contesa violenta, tra più fronti che si attaccano vicendevolmente, con la volontà di aggredire l’altrui incolumità. A questo riguardo, la reciproca aggressione può avvenire anche in momenti diversi, non è necessario che i partecipanti siano coinvolti contemporaneamente, purché si possa parlare di un’unica sequenza di eventi [3].

Rissa e legittima difesa: sono compatibili?

Se la rissa presuppone più persone che si aggrediscono reciprocamente e violentemente, apparirebbe difficile concepirla come compatibile con la legittima difesa. Quest’ultima, infatti, autorizza una persona ad offendere l’incolumità altrui allo scopo di difendere la propria, ma purché la situazione di pericolo da cui è scaturito il tutto, sia stata non voluta. È la giurisprudenza a chiarire quest’aspetto, affermando [4] che «la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell’ingiustizia dell’offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa».

 

Ebbene, nella rissa, appare evidente la volontà di tutti i compartecipi di mettere a repentaglio la propria e l’altrui incolumità, e questo farebbe cadere ogni discorso sull’applicabilità della legittima difesa, ma la giurisprudenza della Cassazione, almeno in alcune circostanze, si è espressa in senso contrario.

Rissa e legittima difesa: quando sono compatibili?

La Cassazione, tendenzialmente, esclude [5] l’applicabilità della legittima difesa al reato di rissa. Si afferma, infatti, che i protagonisti dell’aggressione reciproca sono «ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata».

Per quanto appena concluso, la stessa giurisprudenza ammette, ma soltanto in via eccezionale, la configurabilità della legittima difesa. Ad esempio, può invocare questa causa di giustificazione chi si è lasciato coinvolgere nello scontro al solo fine di resistere alla violenza nei suoi riguardi e che non abbia esagerato in tale reazione [6]. Non può, invece, scusarsi colui che ha usato un coltello per difendersi in una rissa dove, fino a quel momento, non erano state utilizzate delle armi [7].

Si tratta, pertanto, di casi limite (si pensi ad esempio, all’ipotesi della persona, non per sua volontà, coinvolta in una rissa con più ed altri soggetti), dove la scazzottata può facilmente degenerare in altro e in cui, di fronte alla necessità di difendersi, a qualcuno dei compartecipi non è data l’alternativa e la possibilità di scappare. In altri termini, se è possibile, la fuga va sempre presa in considerazione, per evitare condotte lesive dell’incolumità altrui, diversamente di difficile giustificabilità.

Note:

[1] Art. 588 cod. pen.

[2] Cass. pen. sent. n. 12508/2014.

[3] Cass. pen. sent. n. 7013/2010.

[4] Cass. pen. sent. n. 2654/2012.

[5] Cass. pen. sent. n. 45969/2012 – 7635/2007 – 43382/2005.

[6] Cass. pen. sent. n. 7850/1990.

[7] Cass. pen. sent. n. 3866/1986.

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