Vizi della volontà e impugnazione del testamento.

Vizi della volontà e impugnazione del testamento.

Vizi della volontà e disposizioni testamentarie. L’impugnazione del testamento per errore, violenza o dolo (artt. 624, 625 e 626 c.c. )

Indice:

Tempo per accettare eredita

Vizi della volontà nel testamento

Impugnazione del testamento viziato

Captazione

Errore sul motivo

Errore ostativo

Motivo illecito.

Vizi della volontà nel testamento

Il primo comma dell’art. 624 c.c. prevede che la disposizione testamentaria possa essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l’effetto di errore, di violenza o di dolo. Tale disposizione è espressione del principio generale secondo cui un negozio giuridico è in genere invalido in presenza di un c.d. vizio della volontà.

In base a quanto stabilito dal terzo comma poi l’azione di annullamento spetta a chiunque vi abbia interesse e si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è avuta notizia del vizio.

La disciplina sui vizi della volontà delle disposizioni testamentarie è in parte analoga a quella di cui all’art. 1427 e ss. del codice civile relativa ai vizi del consenso in ambito contrattuale, ma che complessivamente intesa presenta delle caratteristiche peculiari. La differenza di disciplina si coglie avendo riguardo alla sostanziale assenza in materia testamentaria dell’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi.

Impugnazione del testamento viziato

La norma citata prevede infatti che la disposizione testamentaria possa essere impugnata ove sia “l’effetto” di errore, violenza e dolo, con ciò non richiedendo la riconoscibilità e l’essenzialità del vizio. In questi termini, nell’ambito della successione testamentaria l’esigenza di carattere primario che l’ordinamento mira a tutelare è unicamente la libertà e volontà del testatore e conseguentemente l’accertamento della rilevanza del vizio verrà operato in concreto avendo riguardo esclusivamente alla volontà del de cuius.

Diversamente da quanto previsto dall’art. 1428 c.c. poi, in materia testamentaria è infatti irrilevante la circostanza che l’errore sia o meno riconoscibile. Ciò che rileva è che vi sia stata una falsa rappresentazione della realtà che abbia inciso in maniera determinante sulla volontà del testatore. Analogamente, in tema di dolo o violenza la giurisprudenza ha precisato che occorre dare la prova che i fatti di induzione abbiano indirizzato la volontà del testatore in modo diverso da come essa avrebbe potuto normalmente determinarsi.

Captazione

Quanto alle ipotesi di dolo – che in materia testamentaria prende il nome di captazione – non basta una qualsiasi influenza esercitata sul testatore, ma è necessario che vi sia stato l’impiego di mezzi fraudolenti che, tenuto conto dell’età, dello stato di salute e delle condizioni psichiche del de cuius, siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

Errore sul motivo

L’assenza di qualsivoglia esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi nei termini di cui si è detto spiega anche perché al secondo comma dell’art. 624 viene previsto tra le cause di annullamento anche l’errore sul motivo sia di fatto, che di diritto.

Tale previsione rappresenta un ulteriore scostamento dalla disciplina contrattuale nella quale l’errore sui motivi è in via di principio irrilevante. La norma prevede infatti che l’errore sul motivo possa essere causa di annullamento della disposizione testamentaria al ricorrere di due condizioni: da un lato ove il motivo erroneo “risulti” dal testamento e possa quindi essere desunto dall’insieme delle disposizioni testamentarie; dall’altro che il motivo sia stato “il solo che ha determinato il testatore a disporre”.

Errore ostativo

Particolare attenzione alla volontà del testatore si scorge poi nella disciplina di cui all’art. 625 c.c. relativa al c.d. errore ostativo. Tale norma prevede che nel caso in cui vi sia stata un’erronea indicazione circa il soggetto individuato quale erede o legatario o della cosa che forma oggetto del testamento, la disposizione testamentaria non perda efficacia se “dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare” o parimenti ove sia comunque “certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi”. Tale disposizione è espressione del generale principio operante in materia testamentaria secondo cui in tema di interpretazione del testamento occorre riconoscere prevalenza alla volontà effettiva del testatore. Costituisce infatti applicazione specifica della regola di interpretazione soggettiva di cui all’art. 1362 c.c. che in ambito testamentario assume primario, se non assoluto rilievo.

Viceversa, ove non possa determinarsi con certezza il contenuto della disposizione testamentaria, l’errore ex art. 625 c.c. può dar luogo a nullità della stessa e ciò diversamente da quanto avviene in materia contrattuale in cui l’errore ostativo rileva solo quale causa di annullamento.

Motivo illecito

Ulteriore ipotesi di nullità della disposizione testamentaria è prevista all’art. 626 c.c. il quale prevede che il motivo illecito renda nulla la disposizione testamentaria, quando risulti dal testamento e sia il solo che abbia determinato il testatore a disporre. In tal senso per motivo del testamento ci si riferisce alla ragione che ha determinato il testatore ad individuare un determinato soggetto. E’ illecito il motivo contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume ed è necessario, così come in materia di donazione (art. 788 c.c.), che il motivo risulti dall’atto.

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