Superbonus 110%: le semplificazioni in arrivo Le asseverazioni dei tecnici abilitati dovranno riguardare solo la conformità dell’immobile oggetto degli interventi e non lo stato legittimo.

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Forse la giungla di norme, regole e vincoli che oggi deve attraversare il contribuente per ottenere il superbonus 110% sta per sfoltirsi. Il Consiglio dei ministri che si riunirà nei prossimi giorni ha intenzione di introdurre delle semplificazioni nella parte burocratica che riguarda la maxi-detrazione sulle spese per i lavori di miglioramento energetico degli edifici.

La novità più importante consiste nel togliere l’obbligo per i tecnici abilitati di certificare alcuni dati relativi allo stato legittimo dell’immobile, vale a dire la proprietà, i vari passaggi di proprietà e la presenza di concessioni edilizie.

Sarà sufficiente, secondo quanto anticipato dal Governo agli enti locali, che i professionisti attestino l’assenza di abusi edilizi e il rispetto delle prescrizioni urbanistiche.

In poche parole, dovranno fare semplicemente un certificato di conformità.

L’attestazione della regolarità urbanistica dell’edificio ha come scopo quello di verificare e documentare che l’immobile sia stato realizzato in conformità al titolo abilitativo iniziale, cioè che non sia stato rilasciato un permesso per costruire una cosa con determinate caratteristiche e poi ne sia stata costruita un’altra diversa. Inoltre, la certificazione serve a documentare che il fabbricato, anche senza un titolo abilitativo, è stato realizzato secondo quanto stabilito dalla normativa urbanistica in vigore. Proprio nel caso in cui il titolo abilitativo non esista o sia stato smarrito, la certificazione servirà come documento che attesta, appunto, la regolarità dell’immobile.

Per quanto riguarda il superbonus, il decreto agosto dello scorso anno (2020) ha disposto che la dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia ed i relativi accertamenti riguardino soltanto le parti comuni degli edifici su cui vengono realizzati gli interventi trainanti, come ad esempio il cappotto termico. Questo significa che un eventuale abuso emerso in una singola unità abitativa non pregiudica la fruizione del 110% per le spese relative alle parti comuni, bensì per quelle sostenute nell’unità immobiliare interessata.

Detto questo, ora il Governo intende eliminare un po’ di burocrazia sulla presentazione delle richieste per accedere alla maxi-agevolazione, disponendo che «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili possono essere riferite anche solo alla conformità rispetto allo stato legittimo, alla sola condizione che l’immobile non sia stato realizzato in assenza di titolo abitativo o in totale difformità del titolo abitativo o con titolo annullato, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente».

Va ricordato, a questo punto, che per «stato legittimo» si intende, secondo la legge, «quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali».

La semplificazione che dovrebbe essere introdotta dal prossimo Consiglio dei ministri non riguarda soltanto le parti comuni interessate dai lavori agevolati, come succede finora, ma anche tutti gli interventi e limita i contenuti dell’asseverazione alla sola conformità dell’immobile su cui devono essere fatti gli interventi.

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