Fondo patrimoniale e bisogni della famiglia: Cassazione. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione civile sez. III, 8 febbraio 2021, n.2904.

Fondo patrimoniale e bisogni della famiglia: Cassazione.

Sentenza della Corte Suprema di Cassazione civile sez. III, 8 febbraio 2021, n.2904

Criterio identificativo per la pignorabilità dei beni inseriti nel fondo patrimoniale: debiti per attività lavorativa, professionale o imprenditoriale.

Indice:

1 Fondo patrimoniale e definizione di bisogni della famiglia

2 Debiti scaturenti da partecipazione societaria

3 Fondo patrimoniale e onere della prova

4 Fondo patrimoniale, attività imprenditoriale e lavorativa

Fondo patrimoniale e definizione di bisogni della famiglia

Il fondo patrimoniale indica la costituzione su beni determinati da parte di uno o di entrambi i coniugi di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; di conseguenza, essi non sono aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia.

I “bisogni della famiglia” devono intendersi non in senso restrittivo, ma ricomprendendo anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Cassazione civile sez. III, 08/02/2021, n.2904

Nell’ottica di preservare la ratio originaria dell’istituto e al fine di consentire una maggiore tutela dei beni conferiti in fondo patrimoniale, nell’interpretare la nozione di “bisogni familiari” contenuta nell’art. 170 c.c., si può procedere a una lettura estensiva del concetto purché questa non sia omnicomprensiva di qualsiasi obbligazione contratta da uno o entrambi i coniugi e, in particolar modo, non includa ogni credito sorto nell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale svolta dagli stessi.

Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, n.8201

Debiti scaturenti da partecipazione societaria

L’Agenzia delle Entrate e Riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale se il debito del contribuente deriva dalla sua partecipazione societaria e non è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, n.5369

Il criterio che indentifica i crediti che possono essere soddisfatti in via esecutiva sui beni vincolati nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura (contrattuale o extra contrattuale) delle obbligazioni assunte ma nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati originati e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che l’esecuzione sui beni del fondo può avere luogo qualora la ragione del rapporto obbligatorio abbia inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia.

Cassazione, 11230/2003, Cassazione, 16176/2018

I bisogni della famiglia sono da intendersi non in senso restrittivo (riferiti cioè alla necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia) bensì nel senso di ricomprendere anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento, al benessere e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.

Cassazione 4011/2013, Cassazione,20998/2018

Fondo patrimoniale e onere della prova

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Cassazione civile sez. trib., 28/05/2020, n.10166

Grava in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

Cassazione civile sez. trib., 25/02/2020, n.5017

È ben vero che la prova dei presupposti di impignorabilità di cui all’articolo 170 del Codice civile grava sul debitore che intenda avvalersi della protezione scaturente dal vincolo del fondo patrimoniale, il quale deve dunque dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Ma è anche vero che, una volta addotta dal debitore l’estraneità dell’obbligazione assunta rispetto alla soddisfazione dei bisogni della famiglia spetta al creditore argomentare, ad esempio, che una fideiussione sia stata rilasciata dal debitore «non già quale atto di esercizio della propria attività imprenditoriale volto a garantire la banca in ordine agli affidamenti concessi funzionali allo svolgimento dell’attività della società (di cui era socio), quanto bensì per sopperire ai bisogni della famiglia».

Cassazione 5684/2006, 297/2013, 4011/2013, 5385/2013, 1652/2016.

Fondo patrimoniale, attività imprenditoriale e lavorativa

In tema di esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’articolo 170 del Cc, la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.

Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, n.8201

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.

Non può pertanto escludersi che il debito tributario scaturente dall’attività imprenditoriale sia stato contratto per esigenze familiari, che sono quelle volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge.

Cassazione civile sez. VI, 11/04/2018, n.8881, Cassazione civile sez. VI, 26/10/2017, n.25443

 

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2015, n.3738

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