Condannato per stalking l’uomo che si attacca al campanello di casa della ex. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.6968/2021.

Confermata dalla Cassazione la condanna per stalking dell’ex che suona con insistenza il campanello e minaccia il suicidio.

Confermata dalla sentenza n. 6968/2021 della Cassazione la condanna dell’ex per atti persecutori e violenza nei confronti della donna a cui era legato sentimentalmente e nei cui confronti ha intrapreso, dopo la fine del rapporto, una serie di condotte che hanno ingenerato nella stessa un perdurante stato d’ansia. A nulla è valso il ricorso dell’imputato, i suoi motivi sono stati giudicati inammissibili.

La vicenda

I giudici di primo e secondo grado confermano la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di atti persecutori e violenza privata ai danni della sua ex e lo condannano alla pena di giustizia e al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile.

All’imputato sono contestate diverse condotte reiterate che hanno finito per ingenerare nella vittima uno stato di ansia continuo. Conclusa la loro relazione l’imputato in diverse occasioni ha suonato con insistenza il campanello di casa della donna, ha minacciato di suicidarsi, l’ha inseguita per strada, le ha inviato sms e si è addirittura aggrappato al finestrino dell’auto sulla quale viaggiava la donna. Una volta poi le ha strappato il telefono dalle mani e lo ha gettato a terra, impedendole di rispondere.

Attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa

Ricorre in Cassazione l’imputato sollevando i seguenti motivi:

– Con il primo rileva come la decisione della sentenza si fondi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, che non sono state confermate da riscontri esterni. Fa presente inoltre che la persona offesa ha accusato l’imputato solo dopo che costui ha riferito di volersi rivolgere a un legale per far valere i propri diritti di padre. Falsa poi l’accusa di abuso di alcool così quella d’instabilità mentale.

I sentimenti di prostrazione e paura della persona offesa risalgono a prima dei fatti contestati e in ogni caso sembrano contrastare con la volontà della stessa d’incontrarlo per informarlo della gravidanza. Inverosimile che l’interruzione della gravidanza sia da ricondurre allo stato psicologico della vittima, stante l’anteriorità del suo disagio. Illogica la motivazione anche perché si fonda solo sulle dichiarazioni della madre della persona offesa e non anche su quelle del padre dell’imputato.

– Con il secondo invece ritiene costituzionalmente illegittima la legge n. 3/2019, all’art. 1 lett. d) e f), in relazione alla sospensione dei termini di prescrizione perché introduce una disparità di trattamento tra coloro che sono stati condannati in primo e secondo grado e coloro che sono stati prosciolti. Del resto l’imputato deve considerarsi innocente fino a quando non interviene sentenza di condanna definitiva.

Confermata la condanna per stalking, ricorso inammissibile

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6968/2021 dichiara il ricorso inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile perché le censure riguardano il merito e non sono quindi ammissibili in sede di legittimità a meno che non si tratti di vizi della motivazione, che deve essere illogica, mancante o del tutto contraddittoria. Vizi che però sono insussistenti nel caso di specie.

Inammissibile anche il secondo motivo. Il delitto di violenza privata contestato risale all’8 ottobre 2017, quello di atti persecutori risulta commesso dal febbraio 2016 e la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel giugno 2016. Considerata la natura sostanziale delle norme che disciplinano la sospensione del termine di prescrizione e che non possono operare retroattivamente, la nuova disciplina risalente al 2019 non è applicabile ai reati contestati.

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