Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – I sez. pen. – n. 23746 del 10 agosto 2020.

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Il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause

ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione.

Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – I sez. pen. – n. 23746 del 10 agosto 2020

Il fatto.

Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, decidendo sulla richiesta del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, in sede di rinvio dopo la sentenza di annullamento per vizio del contraddittorio emessa dalla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 15543 del 02/10/2018, dep. 2019), aveva disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza dello stesso Tribunale divenuta irrevocabile con cui all’imputato era stata irrogata la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 900,00 di multa, per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter.

In particolare, a base del provvedimento, era stato osservato come si fosse determinato, nel caso di specie, il caso della revoca obbligatoria della sospensione condizionale poiché il condannato, nei termini stabiliti dall’art. 163 c.p., aveva commesso un altro delitto accertato per il quale era stata irrogata in via definitiva la pena detentiva pure condizionalmente sospesa e, in relazione a tale seconda sospensione condizionale, era stata decisa la revoca.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione.

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso il difensore del condannato chiedendone l’annullamento sulla scorta di un unico motivo con cui si denunciava la violazione dell’art. 168 c.p., comma 3, e art. 164 c.p..

Il ricorrente lamentava a tal proposito come il giudice dell’esecuzione, pur avendo revocato la seconda sospensione condizionale, così ritenendo che la stessa non avrebbe dovuto essere accordata, non avesse dato atto di avere preventivamente appurato se effettivamente, mediante l’esame del fascicolo processuale, i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.

Al riguardo, la difesa richiamava l’elaborazione giurisprudenziale maturata fino alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione segnalando che essa si era collocata in perfetta coerenza con gli approdi ermeneutici raggiunti in tema di revoca dell’indulto: nel caso concreto – si sottolineava – non emergeva, né dal testo del provvedimento, né dagli atti, l’espletamento della verifica richiesta.

La richiesta formulata dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione

Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata poiché il giudice dell’esecuzione aveva proceduto alla revoca della sospensione condizionale della pena irrogata con la sentenza sopra indicata senza nulla dire in merito all’accertamento della circostanza che il giudice della cognizione non avesse avuto la possibilità di conoscere la causa ostativa mentre, invece, soltanto l’accertamento di tale possibilità, nel caso di specie mancato, a suo avviso, avrebbe consentito al giudice dell’esecuzione di revocare il beneficio.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione.

La Corte riteneva che il ricorso fosse fondato per le seguenti ragioni.

Si osservava a tal proposito prima di tutto come il ragionamento seguito nell’ordinanza impugnata, al di là dell’indifferenziato richiamo dei casi di revoca obbligatoria di cui all’art. 168 c.p., avesse mirato a revocare la sospensione condizionale della pena irrogata con la seconda delle sentenze riportate da C. e prese in considerazione dal giudice dell’esecuzione ossia la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 1 ottobre 2014, irrevocabile il 16 ottobre 2015, con cui il medesimo imputato del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, accertato in (omissis) – era stato ritenuto responsabile del delitto e condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 900,00 di multa, con il suddetto beneficio.

La condanna pregiudicante la concessione della sospensione condizionale e legittimante la sua revoca, a sua volta, era stata individuata dal giudice dell’esecuzione nella sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 18 settembre 2009, irrevocabile il 16 dicembre 2009, con cui era stata applicata, ex art. 444 c.p.p. e ss., al ricorrente – per il medesimo reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, commesso in (omissis) – la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, pena pure condizionalmente sospesa.

Detto questo, gli Ermellini osservavano che, essendo stata così ritenuta, nella sostanza, l’ipotesi di revoca di cui all’art. 168, comma 3, in relazione all’art. 164 c.p., comma 4, per essere stata – la sospensione condizionale della pena – concessa più di una volta, in assunta violazione dei limiti fissati dall’art. 163 c.p., fondatamente la doglianza articolata dal ricorrente deduceva come non sussistesse motivazione circa la verifica della mancata conoscenza del precedente (presupposto come) ostativo da parte del giudice della cognizione che aveva concesso il nuovo beneficio sospensivo.

In particolare, una volta acclarata la causa di revoca nei sensi suindicati, per il Supremo Consesso, occorreva pertanto rilevare come il giudice dell’esecuzione non avesse dato atto di avere effettuato – nell’applicazione dell’art. 168, comma 3, in relazione all’art. 164 c.p. – il controllo richiesto dall’ormai consolidata elaborazione ermeneutica.

Più nel dettaglio, i giudici di piazza Cavour ritenevano necessario richiamare il condiviso principio di diritto, affermato dal consesso più autorevole della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, dovendo – lo stesso giudice – per svolgere la corrispondente, doverosa verifica acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015; v., altresì e fra le altre, Sez. 1, n. 13390 del 05/03/2020; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018).

Oltre a ciò, si stimava inoltre utile specificare, sull’argomento, che in relazione all’orientamento riaffermato nel caso di specie opera il riferimento quale criterio discretivo rilevante in senso ostativo alla possibilità di revoca – non alla mera conoscibilità della causa impediente, bensì alla conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti, essendosi già condivisibilmente precisato che il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta del pubblico ministero di revoca, ai sensi dell’art. 674 c.p.p., comma 1 bis, e art. 168 c.p., comma 4, della sospensione condizionale della esecuzione della pena, è onerato, in via preliminare e necessaria, del compito di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all’atto della concessione della sospensione condizionale, dovendo in tal senso esercitare, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666 c.p.p., comma 5, e provvedere all’acquisizione, in originale o in copia, del fascicolo processuale del giudizio deciso con la sentenza di concessione del beneficio oggetto della richiesta di revoca (così Sez. U, n. 37345 del 2015).

L’ordinanza impugnata, dunque, per la Suprema Corte, pur avendo di fatto disposto la revoca in applicazione della disciplina prevista dall’art. 168, comma 3, e dall’art. 164 c.p., non aveva dato atto di avere effettuato il controllo ex actis necessariamente richiesto per la verifica del presupposto dell’applicazione della disciplina succitata e del relativo esito e pertanto, già a causa tale carenza – evidenziata con l’atto di impugnazione – il provvedimento emesso, sempre ad avviso del Supremo Consesso, restava decisivamente vulnerato sotto il profilo dell’iter seguito con il corrispondente vizio della sua motivazione.

Oltre a ciò, una volta fatto presente come questo provvedimento dovesse essere annullato con rinvio al giudice di merito, si evidenziava inoltre che a questo giudice, oltre all’osservanza del principio suindicato, non avrebbe potuto non competere di verificare, in via ancora preliminare, se le due sentenze di condanna alle pene detentive e pecuniarie suindicate – per la loro entità, per la progressione con cui sono state emesse e per l’eventuale concorrenza di altre sentenze di condanna irrevocabili rese nei confronti del ricorrente – determinino effettivamente l’integrazione della causa ostativa alla sospensione condizionale della pena per cui è stata avanzata dal P.m. la richiesta di revoca posto che, sia nella richiesta formulata dal P.m., sia nel provvedimento impugnato, non era svolta alcuna riflessione in ordine al rilievo che le due pene per le quali è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale, cumulate fra loro, non superano il limite di cui all’art. 163 c.p..

Quando, sotto speculare profilo, si valutano le condizioni stabilite dall’art. 168, comma 1, per la revoca di diritto, per la Suprema Corte, non occorre comunque obliterare l’incipit della disposizione e che veniva riportato in sentenza nel seguente modo: “Salva la disposizione dell’art. 164, u.c….” atteso che da esso si deve trarre il corollario che la seconda sentenza di condanna a pena detentiva per delitto commesso nel quinquennio costituisce, ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1, condizione di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena sempre che, in relazione alla pena irrogata con questa seconda condanna, non sia stata nuovamente concessa la sospensione condizionale, alla stregua del richiamato art. 164 c.p., u.c..

Orbene, in corrispondenza di tale considerazione e con riferimento alla situazione qui dedotta, la Cassazione osservava che, nell’emettere la seconda sentenza di condanna a pena detentiva che, cumulata con la prima pena, non eccedeva i limiti di cui all’art. 163 c.p., il giudice poteva concedere, al lume dell’art. 164 c.p., comma 4, la sospensione condizionale per la seconda volta tenuto conto altresì del fatto che è, del resto, consolidato il principio di diritto secondo cui una condanna a pena detentiva condizionalmente sospesa non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una precedente sentenza di condanna, perché in tal caso opera il disposto dell’art. 168 c.p., comma 1, che fa salva la previsione dell’art. 164 stesso codice, u.c., (Sez. 1, n. 43020 del 14/10/2008; Sez. 1, n. 3416 del 10/11/2000) e ciò, naturalmente, salvo l’ulteriore caso in cui la seconda sospensione della pena venga ad essere anch’essa assoggettata a revoca per effetto di una condanna successiva (atteso che la condanna a pena condizionalmente sospesa può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente solo se la seconda sospensione venga ad essere anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva Sez. 1, n. 34934 del 06/03/2012).

Ciò posto, veniva infine rilevato che, in via di principio, potrebbe rilevare per la fattispecie in esame (ove sussistano altri titoli condannatori a carico del ricorrente) la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest’ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie poiché, in caso contrario, l’accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che lo stesso è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta (Sez. 6, n. 1647 del 12/11/2019; Sez. 1, n. 41478 del 25/10/2011).

Alla stregua dei richiamati principi, dunque, gli Ermellini affermavano come il giudice del rinvio aveva il compito di accertare, anzitutto, l’effettività della situazione ostativa alla concessione della seconda sospensione condizionale dell’esecuzione della pena che aveva formato oggetto della richiesta di revoca e, in ipotesi di acclarata illegittimità della suddetta seconda sospensione condizionale, veniva devoluta allo stesso giudice la verifica della conoscenza o meno da parte del giudice della cognizione dei precedenti, in tesi preclusivi, secondo la dialettica stabilita dal Sez. U, n. 37345 del 2015.

Conclusioni:

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui, citandosi un pregresso arresto giurisprudenziale, oltre che precedenti conformi, si afferma che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione dovendo – lo stesso giudice – per svolgere la corrispondente, doverosa verifica – acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione.

Pertanto, la revoca della sospensione condizionale della pena può operare, per violazione dell’art. 164, c. 4, c.p. (“La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163” c.p.p.), sì in presenza di cause ostative nella misura in cui però questa cause non fossero già note, per tabulas, al giudice della cognizione.

Ove quindi si verifichi questa ipotesi, ben ci si potrà opporre alla revoca di questa causa estintiva del reato avvalendosi di tale orientamento ermeneutico.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo.

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