Pressioni amorose: è stalking? Cass. sent. n. 7993/21. Corteggiamento insistente: il passaggio dal reato di molestie a quello di atti persecutori.

Il corteggiamento, per sua natura, è fatto di insistenze. Un corteggiamento che si limitasse a una sola occasione non sarebbe un corteggiamento. La sua caratteristica principale è infatti costituita proprio dalla continuità della condotta, che poi – il più delle volte – è ciò che più piace alle donne.

Ma “il troppo” storpia. E, a volte, anche “il poco”. Perché il corteggiamento non gradito può sfociare in reato, a seconda del tempo in cui si è protratto. Bisogna quindi comprendere fin dove spingersi, e soprattutto con chi spingersi.

Di qui una domanda abbastanza frequente: «Le pressioni amorose sono stalking?». Per come facilmente intuibile, la questione è stata decisa più volte dalla giurisprudenza. Proprio da ultimo, la Cassazione si è espressa in un tipico caso di insistente corteggiamento stabilendo i confini tra il legale e l’illegale.

Pressioni amorose: sono reato?

Le pressioni amorose sono reato nella misura in cui non sono gradite. Perché ciò avvenga, però, è necessario che il dissenso sia evidente, anche se espresso in modo tacito. Non c’è bisogno cioè di allontanare il corteggiatore con le parole se il rifiuto si può evincere anche dai comportamenti del soggetto passivo.

Una persona che “ci sta”, che dimostra cioè di apprezzare i corteggiamenti, ad esempio rispondendo ai messaggi o alle telefonate, non può poi lamentarsi se il corteggiamento si è protratto nel tempo.

Il primo reato che commette chi fa pressioni amorose non gradite è quello di molestie. Come chiarito dalla Cassazione [Cass. sent. n. 7993/21], per la condanna penale – e il conseguente risarcimento del danno – è necessario un comportamento petulante.

Ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall’art. 660 del Codice penale, per «petulanza» si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera di libertà. È necessaria quindi una pluralità di azioni di disturbo, non necessariamente susseguitesi in un arco di tempo ampio. Ben potrebbe scattare ad esempio il reato per un corteggiamento insistente di due giorni.

Non è necessario superare la soglia della semplice impertinenza verbale o anche solo gestuale per ritenere configurato il reato di molestie, ma soltanto c’è bisogno di realizzare un’effettiva e significativa intrusione nella privacy della vittima, anche a prescindere dal suo contenuto.

Così scatta il reato di molestie nel caso in cui ci sia il tentativo di voler in ogni modo instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la donna che, al contrario, non ha alcuna intenzione di avere alcun tipo di rapporto con il reo.

In sostanza, configura il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e invadente, volto a instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà.

Pressioni amorose: è stalking?

Dal reato di molestie si passa al più grave stalking tutte le volte in cui il corteggiamento ha l’effetto di determinare, nella vittima, uno di questi tre eventi:

uno stato di stress e di ansia;

oppure un fondato timore per l’incolumità fisica propria o dei propri cari;

oppure un cambiamento nelle proprie abitudini di vita (si pensi a chi è costretto a cambiare strada per andare al lavoro o a farsi accompagnare da altre persone per non incontrare il proprio persecutore).

Basta che si verifichi uno di questi tre effetti per trasformare la semplice molestia in stalking. È chiaro quindi che il passaggio dal reato meno grave a quello più grave si pone come una sorta di escalation per via delle conseguenze che la condotta illecita determina sulla vittima. Ed è quindi necessario che le condotte si facciano più insistenti, più invasive e soprattutto si devono protrarre in un arco di tempo sensibilmente più dilatato.

Non sono comunque mancate numerose condanne penali per stalking nei confronti dei corteggiatori insistenti.

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