Divorzio. Figli all’università; aumento dell’assegno di mantenimento. Sentenza della Cassazione n.21726/2018.

Figlio all’università, l’assegno di mantenimento deve essere maggiorato

Stando a quanto afferma la recente sentenza n. 21726/2018 della Corte di Cassazione, sesta sezione civile, se il figlio decide di intraprendere un percorso universitario, l’assegno di mantenimento dovrà essere maggiorato. Ma quali sono le motivazioni che hanno condotto i giudici della Suprema Corte a formulare tale ordinanza?

Iscrizione del figlio all’università, aumento dell’assegno di mantenimento.

La causa ha origine sul ricorso della decisione del giudice di aumentare di 200 euro l’esborso a carico del padre nei confronti della figlia che aveva scelto di iscriversi all’università, oltre al pagamento –a titolo di rimborso – di una somma di denaro di 3.112,99 euro, e al 50 per cento delle spese documentate.

Ebbene, per gli Ermellini sarebbe del tutto corretta l’elevazione del contributo per il mantenimento della figlia, che dall’impegno delle scuole superiori passerà a quello dell’università, come già disposto dalla Corte d’Appello, che ha evidentemente tenuto in debita considerazione la sopravvenienza delle nuove circostanze.

In particolare, i giudici territoriali avevano rammentato come l’aumento (peraltro, di modica entità) dell’esborso, sia avvenuto tenendo in considerazione l’aumento delle spese costituite dagli studi universitari che la figlia aveva intrapreso presso l’università, a causa della necessità di sopportare i maggiori oneri causati da tasse scolastiche, libri e testi di studio, spese di viaggio.

I giudici della Suprema Corte ritengono che tale valutazione sia del tutto congrua, laddove si consideri che nella specie risulta applicabile ratione temporis l’art. 360 prima comma, n. 5, cod. proc. civ., che nell’attuale formulazione – secondo l’interpretazione resa dalle Sezioni Unite della Corte, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Gli Ermellini affermano inoltre come sia del tutto evidente che la statuizione in esa

middle aged couple attending daughter’s university graduation ceremony

me è caudataria di uno sviluppo delle circostanze poste a fondamento dell’originaria domanda, dal quale il giudice del reclamo non poteva prescindere, indipendentemente dall’assenza di un appello incidentale della controparte, la quale logicamente non poteva dolersi dell’omessa pronuncia in merito a deduzioni che, essendo inerenti a fatti verificatisi nel corso del giudizio, non potevano che essere dedotte successivamente.

Civile Ord. Sez. 6 Num. 21726 Anno 2018 Presidente: CAMPANILE PIETRO Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 06/09/2018

ORDINANZA

sul ricorso 13349-2016 proposto da:

B.L. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA’, RODOLFO UMMARINO;

– ricorrente –

contro

M.I.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FIORENZA BETTI;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il 07/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Rilevato che:

il sig. B.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione del decreto indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla ex moglie P.M. avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Fermo, previo rigetto del reclamo proposto dal B. relativo al rigetto della propria domanda di riduzione del proprio contributo per il mantenimento della prole, ha disposto un aumento di euro 200 mensili dell’assegno per il mantenimento della figlia P. B. ed ha confermato la condanna del B. al pagamento, a titolo di rimborso, della somma di euro 3.112,99, oltre ad euro 131,75, pari al 50 per cento delle spese mediche documentate; la parte intimata resiste con controricorso;

Considerato che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14

settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 100 e 474 cod. proc. civ., in quanto la M. non aveva interesse a proporre la domanda concernente il pagamento delle spese mediche non rimborsate, in quanto, in relazione a tale aspetto, esisteva già titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Vercelli, fra l’altro, poneva a carico del padre “le spese mediche non corrisposte dal SSN che si rendessero necessarie per i figli, da concordare previamente con la madre, salvo urgenze”, è infondato; va rilevato, infatti, che la necessità, prevista nella richiamata sentenza del Tribunale di Vercelli, di un accordo fra i genitori circa le spese mediche non riferibili al servizio di assistenza sanitaria implica l’assenza, in detta previsione, dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, e, quindi, la necessità di un intervento giudiziale che, a prescindere dall’accordo non raggiunto, verifichi la sussistenza o meno dell’obbligazione;

invero, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. n. 16175 del 30 luglio 2015; Cass., 23 febbraio 2017, n. 4753);

nella seconda censura vengono, in maniera confusa, affastellate alcune questioni di natura procedurale, che non appaiono condivisibili;

l’elevazione, peraltro di lieve entità, del contributo per il mantenimento della figlia dedita agli studi superiori, con decorrenza dal mese di ottobre del 2015, è stato disposto dalla Corte di appello, tenuto conto della sopravvenienza di nuove circostanze, e, in particolare, in considerazione “dell’incremento di spesa costituito dagli studi universitari intrapresi dalla figlia N. presso l’Università di Macerata, per tasse scolastiche, libri, spese di viaggio”‘,

trattasi di motivazione del tutto congrua, laddove si consideri che nella specie risulta applicabile “ratione temporis”, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che, nell’attuale formulazione, secondo l’interpretazione resa dalle Sezioni unite di questa Corte, introduce nelfordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo;

è del tutto evidente, poi, che la statuizione in esame è caudataria di uno sviluppo delle circostanze poste a fondamento dell’originaria domanda, dal quale il giudice del reclamo non poteva prescindere, indipendentemente dall’assenza di un appello incidentale della controparte, la quale logicamente non poteva dolersi dell’omessa pronuncia in merito a deduzioni che, essendo inerenti a fatti verificatisi nel corso del giudizio, non potevano che essere dedotte successivamente (cfr. anche Cass., 21 aprile 1994, n. 3808, in materia di disposizioni, in materia di mantenimento della prole, nel giudizio di rinvio, a seguito di circostanza sopravvenute); il regolamento delle spese segue la soccombenza;

  1. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.100, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, i sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Roma, 22 febbraio 2018

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