OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: COMPETENZA PRESSO IL CREDITORE SOLO SE IL CREDITO È CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE: COMPETENZA PRESSO IL CREDITORE SOLO SE IL CREDITO È CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE

Nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il forum destinate solutionis può essere

facoltativamente individuato, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 1182, comma 3, c.c. e

20 c.p.c., nel luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione pecuniaria dedotta in giudizio.

La ratio della particolare disciplina dettata in materia di competenza per territorio deve ricondursi

all’intento di garantire la maggiore vicinanza del giudice della causa al luogo ove si trovano gli

elementi di prova da acquisire ai fini della decisione[1].

Dubbi interpretativi, tuttavia, sono stati sollevati, da dottrina e giurisprudenza, circa la nozione di

“obbligazione pecuniaria”  in relazione al radicamento della competenza territoriale ai sensi delle

norme di cui si discute.

Secondo un primo orientamento (Cassazione n. 22326/2007), ove la somma di denaro oggetto

dell’obbligazione debba essere ancora determinata dalle parti o, in sostituzione, liquidata dal

giudice mediante indagini e operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, l’obbligazione è

querable e, quindi, troverà applicazione l’ultimo comma dell’art. 1182, che identifica il luogo di

adempimento nel domicilio del debitore.

L’applicabilità dell’art. 1182 comma 3 c.c. è in questo caso circoscritta alle sole obbligazioni aventi

ad oggetto debiti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, ovvero afferenti a somme di denaro

determinate o determinabili attraverso un semplice calcolo aritmetico costruito su dati

precedentemente individuati dalle parti, dalla legge o dagli usi.

Sulla scorta di un secondo orientamento giurisprudenziale, invece,  nelle cause relative ai diritti di

obbligazioni pecuniarie, dovrà applicarsi il terzo comma dell’art. 1182 c.c. allorquando l’attore

abbia agito per il pagamento di una somma da lui puntualmente indicata, risultando irrilevante

che la prestazione richiesta non sia convenzionalmente prestabilita.

In altri termini, la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’effettiva quantificazione del

credito non influisce sulla individuazione della competenza territoriale, ma afferisce

esclusivamente alla successiva fase di merito, essendo sufficiente ad integrare il requisito della

liquidità dell’obbligazione – al fine di rendere quest’ultima portable ai sensi dell’art. 1182, terzo

comma c.c. – la quantificazione della propria pretesa da parte dell’attore.

Le Sezioni Unite sella Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17989/2016, sono

intervenute a dirimere i contrasti giurisprudenziali sul punto, elaborando il seguente principio di

diritto: ”Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto

dell’art. 1182, terzo comma, c.c., sono – agli effetti sia della mora “ex re” ai sensi dell’art. 1219,

comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del “forum destinatae solutionis” ai sensi

dell’art. 20, ultima parte c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini

l’ammontare”.

Quindi, in conseguenza delle diverse posizioni emerse nell’ambito del dibattito giurisprudenziale e

dottrinale sviluppatosi sull’argomento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aderendo

all’impostazione tradizionale, hanno ribadito che il forum destinatae solutionis può essere

individuato nel domicilio del creditore ogni qual volta l’obbligazione abbia ad oggetto una somma

certa, liquida ed esigibile derivante da un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la

misura.

In assenza di un credito certo, liquido ed esigibile e/o determinato, quindi, l’obbligazione

pecuniaria deve ritenersi illiquida e, pertanto, sarà necessario un passaggio ulteriore,

rappresentato da un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziario, che renda l’obbligazione

querable.

Nel puntualizzare le motivazioni della decisione, i giudici di legittimità osservano come la nozione

di obbligazione portabile: “non rileva solo ai fini dell’individuazione del forum destinatae

solutionis, ma anche ai fini del prodursi della mora ex re, ai sensi dell’art. 1219, secondo comma,

  1. 3 c.c., che esclude la necessità della costituzione in mora quando è scaduto il termine, se la

prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore”.

In sostanza, a fondamento dell’interpretazione restrittiva, la Corte richiama esigenze di tutela del

debitore che ritiene rispettate unicamente ove la liquidità del credito resti “ancorata a dati

oggettivi”; laddove la liquidità, al contrario, venga fatta coincidere con la semplice indicazione

della somma di denaro dedotta in giudizio dall’attore, senza che questa rivenga da un titolo, le

esigenze di protezione del debitore risultano indebitamente frustrate.

In questo caso, infatti: “non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la

controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di

indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente

lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale”, sostengono i Giudici nella

richiamata pronuncia.

Secondo la dottrina maggioritaria[2], la portata del principio di diritto elaborato dai  Giudici delle

Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17989/2016 è stato

“dirompente” [3]: il creditore di una somma di denaro derivante da una fornitura di beni che

intende agire in giudizio, per il recupero del proprio credito, in assenza di un valido titolo negoziale

sottoscritto da entrambe le parti (contratto), non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria

residenza ai sensi dell’art. 1182, comma 3 c.c., ma dovrà optare per il foro del debitore oppure per

il foro in cui l’obbligazione è sorta. E ciò, poiché, come noto: “la fattura non può costituire un

valido titolo negoziale nel senso indicato dalle Sezioni Unite, posto che trattasi di un documento di

formazione unilaterale, tanto è vero che, per giurisprudenza costante, da un lato la fattura

costituisce valido titolo per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo, ma dall’altro lato, in

caso di opposizione da parte del debitore ingiunto, è onere del creditore provare l’esistenza del

contratto inter partes e di aver regolarmente adempiuto la propria obbligazione”.

[1] (Levoni, Competenza nel diritto processuale civile, in Digesto priv., Sez. civ., III, Torino, 1988,

104; Acone-Santulli, Competenza. II) Diritto processuale civile, in Enc. Giur., VII, Roma, 1988, 32)

[2] “Le Sezioni Unite e la nozione di liquidità delle obbligazioni pecuniarie con riferimento alla

disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: quando la cura è peggio del

(presunto) male” di Stefano Bastianon, in IlCaso.it, 12 gennaio 2017.

[3] Gran parte della dottrina si era già espressa in tal senso (Cfr. U. Natoli, L’attuazione del

rapporto obbligatorio, in Trattato di diritto civile e commerciale, A. Cicu – F. Messineo, Milano,

1974, XVI, t.1, 162 ss.; C.A. Cannata, L’adempimento in generale, in Trattato di diritto privato

diretto, P. Rescigno, IX, 1, Torino, 1986, 132; U. Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di diritto

privato, a cura di G. Iudica – P. Zatti, Milano, 1991, 525 s.; M. Cantillo, Le obbligazioni, in

Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi, I, Torino, 1992,

452 ss.; C.M. Bianca, Diritto civile. IV. L’obbligazione, Milano, 1993, 248; G. Bozzi, Comportamento

del debitore e attuazione del rapporto obbligatorio, in Diritto civile, diretto da N. Lipari – P.

Rescigno, III.1, Milano, 2009, 191).

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