Responsabilità medica: cosa deve dimostrare la struttura sanitaria.

Responsabilità medica: cosa deve dimostrare la struttura sanitaria

Il Tribunale di Perugia si è soffermato di recente sul duplice onere probatorio gravante sulla struttura sanitaria convenuta in giudizio da un paziente.

La prova in capo al paziente

Lo standard professionale

Causa non imputabile ai medici

Come deve essere l’informazione

La prova in capo al paziente

Con la sentenza n. 1350/2020, il Tribunale di Perugia ha affrontato in maniera approfondita la questione dell’onere della prova nei giudizi di responsabilità medica, innanzitutto ribadendo che il paziente che intende far valere la responsabilità della struttura sanitaria deve dimostrare il titolo della sua pretesa, ovverosia l’aggravamento della propria situazione patologica o l’insorgenza di una nuova patologia, e la derivazione e la connessione causale con la prestazione erogata.

Se questo è un principio ormai consolidato, più interessante è la specificazione, fatta dal giudice umbro, del duplice onere probatorio che, una volta che il paziente abbia dato la predetta prova, sorge in capo alla struttura sanitaria.

Lo standard professionale.

Innanzitutto, la struttura sanitaria deve provare di aver utilizzato la perizia e i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale.

È proprio tale standard, per il tribunale, che determina “in conformità alla regola generale, il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato a conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità”.

La struttura convenuta in giudizio è poi tenuta a dimostrare che il mancato conseguimento degli obiettivi terapeutici previsti o l’insorgere di complicanze o patologie, e quindi l’inesatto adempimento, è dovuto a una causa non imputabile ai medici “in quanto determinato da fattore non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuto”.

Come deve essere l’informazione

La sentenza del tribunale di Perugia merita di essere segnalata anche per aver ricordato quali sono le caratteristiche dell’informazione che il medico è tenuto a fornire al paziente, rilevando che la stessa non può limitarsi a colmare le ovvie lacune tecnico-scientifiche del destinatario.

In particolare, il medico deve fornire al paziente l’informazione più idonea:

sulla diagnosi,

sulla prognosi,

sulle prospettive,

sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche,

sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate.

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