Divorzio e separazione senza udienza in via telematica – decreto legge ristori

Golden Rings On Torn Piece Of Paper With Divorce Text

Divorzio e separazione senza udienza in via telematica: come funziona e quando si può.

Divorzi e separazioni consensuali si potranno fare senza parti e senza udienza in via “cartolare”; lo prevede il dl Ristori: quando è possibile, come fare e comunicazioni necessarie. Chi

vuole divorziare o separarsi potrà farlo senza udienza e in via telematica se entrambe le parti rinunciano a comparire di persona. Questa è una delle tante novità in ambito giuridico

del decreto legge Ristori, appena entrato in vigore.

Se i coniugi sono d’accordo su tutte le condizioni della fine del matrimonio non c’è bisogno di celebrare l’udienza, ciò vale soltanto per separazioni consensuali e divorzi congiunti.

In questo modo si vuole limitare, ove possibile, le udienze in presenza e prevenire possibili contagi tra le aule di giustizia.

Separazione e divorzio senza comparizione delle parti: quando e come funziona

Il Governo ha esteso la possibilità di procedere con divorzi e separazioni senza udienza ma con deposito telematico di note scritte. Il requisito essenziale per procedere senza

comparizione delle parti è che i coniugi siano d’accordo riguardo alle condizioni della fine del matrimonio: assegnazione della casa,gestione dei figli e mantenimento ed eventuale assegno divorzile.

Si può procedere senza udienza in via cartolare solo se entrambe le parti in causa rinuncino espressamente a partecipare di persona.

Rinuncia a comparire delle parti: modi e termini

La rinuncia a comparire delle parti deve essere espressa tramite apposita comunicazione entro e non oltre 15 giorni prima dalla data dell’udienza.

Così l’articolo 23, comma 6, del dl Ristori:

“Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all’articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all’articolo 9 della legge 1

dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte.”

Nella comunicazione le parti devono dichiarare:

di essere a conoscenza delle norme processuali in corso;

di aver scelto liberamente e consapevolmente di rinunciare a partecipare all’udienza;

di non volersi riconciliare, sia nel caso di divorzio che di separazione;

di confermare e sottoscrivere tutte le condizioni rassegnate nel ricorso.

Lascia un commento

Post Recenti

  • 0923 711979 - 347 0709326
  • info@avvocatogiuseppegandolfo.it
  • Via G. Garibaldi, 15 - Marsala

Seguimi su