
La persona che ha assistito a un reato ha l’obbligo di dire la verità? Cosa sono le sommarie informazioni testimoniali? Cos’è il reato di false informazioni?
Quando viene commesso un reato, le autorità devono procedere ad effettuare tutte le investigazioni del caso affinché l’autore del crimine venga assicurato alla giustizia. Oltre a perquisizioni, ispezioni e sequestri, la polizia giudiziaria si avvale della testimonianza delle persone che hanno assistito direttamente al fatto o che, comunque, possono riferire qualcosa di utile a riguardo. Queste persone non sono ancora testimoni in senso tecnico, in quanto si diventa tali solamente durante il processo, davanti al giudice; in sede di indagini preliminari, invece, esse sono persone informate sui fatti. Analizziamone requisiti e regole.
Il racconto della persona informata sui fatti può essere determinante ai fini del buon esito delle indagini, soprattutto quando gli inquirenti non possono affidarsi ad altri mezzi di prova, come ad esempio documenti, fotografie e videoriprese. La legge stabilisce tuttavia delle regole per poter ascoltare le persone informate sui fatti: queste ultime non hanno diritto a un avvocato, in quanto sono estranee a responsabilità penale, ma hanno comunque l’obbligo di raccontare la verità. Se l’argomento ti interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme chi sono le persone informate sui fatti e cosa dice la legge.
Indice:
1 Persona informata sui fatti: chi è?
2 Persona informata sui fatti: deve dire la verità?
3 Sommarie informazioni testimoniali: cosa sono?
4 Persona informata sui fatti e imputato: differenze
5 Persona informata sui fatti: può essere minorenne?
Persona informata sui fatti: chi è?
Una persona è informata sui fatti quando può riferire circostanze utili ai fini delle indagini.
Detto in altri termini, la persona informata sui fatti è un possibile testimone: se, infatti, le indagini preliminari dovessero terminare con un rinvio a giudizio, il pubblico ministero potrà convocare la persona informata sui fatti davanti al giudice per deporre in qualità di testimone.
Dunque, la persona informata nelle indagini preliminari sui fatti non è altro che il futuro testimone durante il processo. La vicinanza tra testimone e persona informata sui fatti si desume anche dall’esistenza del reato di false informazioni. Vediamo di cosa si tratta.
Persona informata sui fatti: deve dire la verità?
Il fatto che la persona informata sui fatti sia sostanzialmente assimilabile al testimone si evince anche dalla sanzione che è prevista per colui che mente alle autorità.
Così come esiste il reato di falsa testimonianza per il testimone falso, reticente o menzognero, allo stesso modo v’è il reato di false informazioni per la persona informata sui fatti che non dica il vero alle autorità.
Secondo la legge [1], la persona che, ascoltata dal pubblico ministero, mente o tace in relazione a informazioni utili ai fini delle indagini, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Insomma: anche la persona informata sui fatti che mente o tace colpevolmente rischia di essere incriminata, esattamente come avviene per il testimone in un processo.
Per tale ragione, la persona sentita a sommarie informazioni deve dire la verità, altrimenti commette un reato.
Il reato di false informazioni scatta però solamente nel caso in cui si menta o si taccia davanti al pubblico ministero.
Se, invece, la persona informata sui fatti mente alla polizia, allora si può integrare il reato di favoreggiamento personale, punito con la reclusione fino a quattro anni [2].
Se la persona informata sui fatti mente all’avvocato che sta formalmente svolgendo le proprie investigazioni difensive, allora commette il reato di false dichiarazioni al difensore, punito sempre con la reclusione fino a quattro anni [3].
Sommarie informazioni testimoniali: cosa sono?
Assumono il nome di sommarie informazioni testimoniali (sit) le deposizioni raccolte dagli inquirenti durante le indagini. In pratica, le sommarie informazioni sono quelle riferite alle autorità dalle persone informate sui fatti.
Le sommarie informazioni testimoniali sono molto importanti perché in genere vengono assunte a breve distanza di tempo da quando il fatto è avvenuto.
Tra la deposizione resa in sede di sit e quella che la stessa persona sarà chiamata a effettuare davanti al giudice in veste di testimone può intercorrere un lasso di tempo considerevole, ragion per cui non è rara l’eventualità che il teste, al momento di deporre in aula, non ricordi gli eventi in modo nitido come quando li ha esposti agli inquirenti in corso di indagini.
È proprio in questo contesto che emerge l’importanza delle sommarie informazioni raccolte durante le indagini. Se il testimone non ricorda o fornisce una versione differente dei fatti, le parti (il pm o l’avvocato) potranno contestare al teste la difformità delle versioni fornite, cosicché il giudice potrà valutare se le divergenze sono il frutto di un mero errore dovuto al trascorrere del tempo oppure sintomo di una falsa testimonianza.
Persona informata sui fatti e imputato: differenze
Occorre segnalare che il testimone e la persona informata sui fatti si trovano in una situazione diversa rispetto all’imputato e all’indagato. Infatti, questi ultimi hanno il diritto al silenzio e non sono punibili se mentono.
Inoltre, come anticipato, l’indagato e l’imputato devono necessariamente essere assistiti da un difensore, cosa che per la persona informata sui fatti succede solo se, durante il proprio racconto, dovessero emergere profili di reità a proprio carico.
Persona informata sui fatti: può essere minorenne?
Le autorità possono procedere a raccogliere le sommarie informazioni testimoniali anche da persona minorenne.
In questa ipotesi, però, la legge afferma che, se si procede in ordine a reati particolarmente gravi (abusi, violenze, maltrattamenti, stalking, ecc.), la polizia giudiziaria si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero [4].
Allo stesso modo, la polizia procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità.
In ogni caso, la polizia giudiziaria assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l’assoluta necessità per le indagini.
Note:
[1] Art. 371-bis cod. pen.
[2] Art. 378 cod. pen.
[3] Art. 371-ter cod. pen.
[4] Art. 351 cod. proc. pen..